Che cos’è il periodo di comporto?
Se a seguito dell’infortunio rimani assente da lavoro per un certo periodo di tempo, ad esempio in parte per infortunio (fino a quanto i postumi non si sono stabilizzati), in parte per malattia Inps (quando i postumi si sono stabilizzati), devi stare attento a non superare il periodo di comporto.
Il comporto è il periodo di tempo durante il quale, se sei assente per malattia o infortunio, conservi il tuo diritto al mantenimento del posto di lavoro. La sua durata è fissata dalla contrattazione collettiva (la maggior parte dei contratti collettivi non considerano rilevante ai fini del comporto i periodi coperti da infortunio, ma solo quelli coperti da malattia Inps).
Una volta decorso il periodo di comporto, se non rientri a lavoro, il datore di lavoro è libero di licenziarti.
Come si calcola il periodo di comporto
Solitamente i contratti collettivi prevedono che il periodo di comporto sia riferito all'"anno" di calendario" o all'"anno solare", a volte non specificano nulla, dicono solo che il periodo di conservazione del posto di lavoro è di 180 giorni, in quest’ultimo caso si deve presumere trattarsi di anno solare.
Per "anno di calendario" deve intendersi il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, invece per "anno solare" si intendono i 365 giorni decorrenti dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. n. 13396 13/09/2002).
Secondo quanto prevedono i contratti collettivi, il periodo di conservazione del posto di lavoro si distingue in:
- "comporto secco", ossia un unico ed ininterrotto periodo di malattia;
- "comporto per sommatoria", ossia più eventi di malattia separati che, sommati tra di loro, portano al superamento del limite massimo stabilito per il comporto.
Se il contratto collettivo prevede soltanto il comporto secco e tale periodo viene superato sommando singoli periodi di minore durata si deve fare riferimento alla durata del contratto collettivo di riferimento; ad esempio se il contratto collettivo ha durata triennale e prevede un periodo di comporto di 12 mesi per verificare il superamento della soglia di garanzia occorrerà prendere in considerazione tutte le malattie cadenti nel triennio e accertare che non si siano superati i 12 mesi in questo periodo (Cass. civ., Sez.lavoro, Sent. 23/6/2006, n. 14633).
Nel conteggio vanno inclusi i giorni festivi e le domeniche che cadono nel periodo di malattia certificato dal medico di base (Cass. civ., Sez. lavoro,Sent. 24/9/2014, n. 20106; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 23/6/2006, n. 14633);in caso di certificati in sequenza le festività vanno conteggiate qualora siano comprese tra i due certificati, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 24/11/2016, n. 24027).
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, nel caso in cui il periodo di comporto è indicato in mesi, non si può utilizzare il mese convenzionale di30 giorni ma occorre calcolare le giornate effettive dei mesi di riferimento e, all'occorrenza, si dovrà utilizzare il divisore 30,42 sul numero complessivo dei giorni di assenza, aggiungendo una ulteriore giornata se nel periodo vi è un anno bisestile (Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 8/4/2019, n. 9751).
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto: è illegittimo se…
1. LE ASSENZE DERIVANO DA UNA MALATTIA CAUSATA DAL DATORE DI LAVORO, come accade ad esempio se sei stato assente per una lombalgia, causata dalla circostanza che in azienda ti hanno sempre dato da sollevare carichi superiori ai 15 kg, diversamente da quanto aveva prescritto il medico competente aziendale.
2. LE ASSENZE DERIVANO DA UNA MALATTIA CHE PUO’ ESSERE CLASSIFICATA COME DISABILITA’, come accade al lavoratore che è affetto da tumore. In questo caso le assenze determinate dalla disabilità non dovrebbero essere computate nel periodo di comporto, in caso contrario vi sarebbe una discriminazione del lavoratore disabile, maggiormente a rischio di assenze dovute ad una malattia collegata alla sua disabilità (CGUE del 18 gennaio 2018 Ruiz Conejero Causa C-270/16). Se vuoi saperne di più puoi leggere la nostra guida Licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto: come si può contestare?
Se sei stato licenziato per superamento del periodo di comporto e ritieni che il licenziamento sia illegittimo, dovrai contestarlo entro e non oltre 60 giorni da quando ti è stato comunicato (cd impugnazione). E’ consigliabile che tu sia assistito nella redazione dell’impugnazione da un sindacalista o da un legale.
Dal giorno dell’impugnazione hai poi ulteriori 180 giorni di tempo per agire in sede giudiziaria o per effettuare un tentativo di conciliazione dinanzi alla direzione territoriale del lavoro competente.
Se non rispetti i predetti termini non potrai più contestare il licenziamento.