Da portatore di handicap a PERSONA con disabilità: le novità della Legge 62
Sei un lavoratore che ha una patologia di lunga durata, stavi pensando di fare domanda di invalidità, o domanda di Legge 104? Oppure sul lavoro non rispettano la tua diversità? Ti trattano esattamente come gli altri, ma gli altri “corrono” più veloce di te perché sono normodotati? E’ diventato impossibile sul lavoro, il datore di lavoro non si accorge dei tuoi bisogni oggettivi, della tua patologia, del fatto che la tua dignità non equivale alla tua produttività?
Sei nel posto giusto. La normativa del 2024 cerca di tutelarti di più, se non è una vera e propria rivoluzione, sicuramente è un passo avanti: da oggi in tutti gli atti pubblici non dovrai essere più definito handicappato, diversamente abile, l’unico termine ufficiale da usare è “persona con disabilità”, perché la disabilità altro non che un bisogno di sostegni, che ti permettono di lavorare e vivere in modo dignitoso.
Dedica qualche minuto del tuo tempo alla lettura di questa guida, è arrivato il tempo di tutelare i tuoi diritti.
DISABILITA E LAVORO
L’Obiettivo 8 dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile mira al perseguimento di una occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti.
In questa direzione, il 30 giugno 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, riguardante la «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».
Quaranta articoli che rivoluzionano e razionalizzano tutto ciò che ruota intorno alle persone le cui condizioni iniziali ovvero acquisite nel corso del ciclo di vita impediscono lo sviluppo della loro persona e, conseguentemente, il raggiungimento della massima autonomia possibile.
Il decreto rappresenta il terzo intervento normativo di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante Delega al Governo in materia di disabilità di una delle Riforme (Riforma 1.1) previste dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del PNRR.
al 1° gennaio 2025 verrà attuato in via sperimentale in 9 province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste. In seguito, dal 1° gennaio 2026, le disposizioni entreranno a regime su tutti i territori nazionali.
Definizione di CONDIZIONE DI DISABILITA’
Viene in primo luogo fatta chiarezza sulle definizioni: le persone interessate non sono più chiamate “portatrici di handicap” , ma “persone con disabilità”. Si passa quindi da una visione medica della limitazione a una più complessa, di natura bio-psico-sociale.
La “condizione di disabilità” è infatti definita come «duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale [della persona] che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri» (articolo 2, comma 1, lettera a)).
Si tratta di una definizione che valorizza soprattutto il carattere relazionale e contestuale della disabilità, concepita ora come interazione tra le persone con compromissioni e vari fattori ambientali, culturali, sociali e comportamentali.
In aggiunta, non si parla più di persona in “condizione di gravità”, bensì di “persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo”, con conseguente abolizione di tutte le altre definizioni stigmatizzanti.
PROCEDURA PER RICHIESTA E ACCERTAMENTO INVALIDITA’
Viene innovato anche il sistema di accertamento della disabilità: nello specifico, viene prevista una sola ed unica procedura valutativa da effettuare per ogni accertamento dell’invalidità civile accertando in un unico processo:
• l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordo-cecità civile, la condizione di disabilità in età evolutiva e ai fini dell’inclusione lavorativa;
• i presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa;
• gli elementi utili alla definizione di non autosufficienza, nonché disabilità gravissima;
• i requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità.
L’INPS sarà «soggetto unico accertatore della procedura valutativa di base», sebbene potrà stipulare apposite convenzioni con le Regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle ASL e Aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base.
Requisito necessario per avviare il procedimento valutativo di base sarà il certificato medico introduttivo che dovrà contenere indicazione espressa anche delle necessità e dell’intensità dei sostegni. La trasmissione del certificato assumerà così valore di istanza anche ai fini del conseguimento delle prestazioni sociali e socio assistenziali.
Il certificato assumerà così valore di domanda senza dover inoltrare ulteriori richieste.
La valutazione per l’accertamento delle condizioni di disabilità verrà basata su vari indici:
• ICD (Classificazione Internazionale delle Malattie) approccio tradizionale, codifica le condizioni di salute, la malattia e gli aspetti biologici o corporei; valuta la capacità lavorativa generica.
• ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) descrive il funzionamento della persona contemplandone anche i fattori esterni, l’ambiente; viene considerata la complessità e la globalità dei funzionamenti della persona; il Ministero della salute produrrà nuove tabelle.
• WHODAS (esclusivamente per soggetti maggiorenni) questionario psicometrico sulla disabilità, sviluppato da OMS, sull’impianto concettuale dell’ICF, per fornire un metodo standardizzato di misura della salute e della disabilità.
• PROFILO DI FUNZIONAMENTO: descrizione dello stato di salute di una persona attraverso la codificazione delle Funzioni e Strutture Corporee, delle Attività e della Partecipazione secondo ICF tenendo conto di ICD, quale variabile evolutiva correlata all’età, alla condizione di salute, ai fattori personali ed alle determinanti di contesto, che può ricomprendere anche il profilo di funzionamento ai fini scolastici.
A conclusione della valutazione, in luogo dell’attuale verbale, verrà emesso un certificato attestante la condizione di disabilità.
PIANO INDIVIDUALE – PROGETTO DI VITA
Ai sensi del decreto legislativo 62/2024, la persona con disabilità “è titolare del progetto di vita e ne richiede l’attivazione; concorre a determinare i contenuti del progetto di vita; esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte”.
Significa che, al termine della visita della valutazione di base, verrà data comunicazione alla persona con disabilità che, oltre al sostegno economico e/o sociale si affianca, qualora richiesto, anche un piano individuale proposto dal singolo o ideato all’interno di una procedura valutativa e progettuale complessa nel quale trova riconoscimento il suo progetto di vita.
Il Progetto di vita viene definito dalla normativa come il «piano individuale, personalizzato e partecipato» (educazione/istruzione, salute, residenzialità, vita autonoma, socialità e lavoro).
Su richiesta della persona disabile potrà aggiungersi alla valutazione multidisciplinare del progetto anche “un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita anche del terzo settore”.
Il progetto di vita dovrà indicare i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli e dovrà prevedere un budget di spesa in modo da garantire sostenibilità nel tempo, continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni e dei servizi.
ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE
Il decreto (rif. articolo 17) interviene inoltre sul concetto di accomodamento ragionevole, integrando la legge 104/1992 con l’inserimento di uno specifico articolo (il 5 bis) che ne ampia il campo di applicazione a tutti gli ambiti pubblici, inclusi i fornitori di servizi pubblici e privati.
Per accomodamento ragionevole si intendono tutte quelle modifiche e adattamenti necessari ed appropriati, adottati nei casi particolari in cui è necessario, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di parità con gli altri, di tutti i diritti civili e sociali della persona disabile. Il criterio di ragionevolezza stabilisce che l’onere non deve essere sproporzionato rispetto alla sostenibilità organizzativa ed economica dell’impegno richiesto, in un’ottica di proporzionalità.
Forse ti ricorderai, di accomodamenti ragionevoli ne abbiamo parlato sia nella guida “Come fare in caso di inidoneità alla mansione”, sia nella guida “Licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto”. Si tratta di una clausola aperta dentro la quale sono incluse tutte quelle azioni he il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare affinchè il lavoratore disabile sia posto in una condizione di parità rispetto ai suoi colleghi di lavoro. Ad esempio è un accomodamento ragionevole l’istallazione di un macchinario sollevatore che fornisce ausilio nella movimentazione manuale dei carichi all’operaio affetto da patologie muscolo scheletriche oppure si è affermato che per salvaguardare il poto di lavoro del lavoro del disabile il datore di lavoro ha l’obbligo di incidere sull’organizzazione del lavoro, ad esempio limitando le mansioni del dipendente, il suo orario di lavoro o scambiando la sua postazione con quella di altri lavoratori che svolgono mansioni fungibili, ma meno gravose. Ancora, dinanzi al rischio che il lavoratore disabile in malattia possa superare il periodo di comporto ed essere licenziato il datore di lavoro prima di licenziare deve avvisarlo della prossima scadenza del periodo tutelato e deve permettere al dipendente fruire delle ferie residue, dei permessi residui, di un periodo di aspettativa non retribuita. Se non vengono adottati gli accomodamenti ragionevoli la giurisprudenza è giunta in alcuni casi a giudicare discriminatorio il licenziamento.
Ebbene, nel contesto lavorativo ora il lavoratore con disabilità potrà presentare istanza scritta al datore di lavoro per l’adozione di un accomodamento ragionevole. Al rifiuto ingiustificato di adottare gli accomodamenti ragionevoli è possibile reagire con ricorso all’autorità giudiziaria (legge n. 67 del 2006) e, adesso, anche con richiesta alla recentemente istituita Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, volta alla verifica della discriminatorietà del rifiuto.
Nei prossimi mesi la normativa verrà concretamente attuata e potremmo darti ulteriori feedback.