Risponde tutto il CDA dell'omicidio colposo del dipendente se vi è omesso controllo sul soggetto delegato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. PICCIALLIPatrizia - Presidente
Dott. CALAFIOREDaniela - Consigliere
Dott. RANALDIAlessandro - Consigliere
Dott. MARI Attilio -Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio -Relatore
ha pronunciato laseguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a P il (Omissis)
B.B. nato a P il (Omissis)
C.C. nato a P il (Omissis)
avverso la sentenza del18/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimentoimpugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalConsigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, inpersona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso perl'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avvocati ALESSANDRAMELANDRI, del Foro di Ravenna, e MARCO MARTINES, del Foro di Forlì, in difesadi A.A., B.B. E C.C., che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Fatto
1. La Corte d'Appello di Milano,con la pronuncia indicata in epigrafe e in parziale riforma della sentenza diprimo grado, ha confermato la responsabilità per l'omicidio colposo di D.D.,lavoratore alle dipendenze di PAVIMENTAL Spa (di seguito anche, "PAVIMENTAL"),tra gli altri, di A.A., B.B. e C.C., rispettivamente, presidente e membri delconsiglio di amministrazione di PAVER COSTRUZIONI Spa (di seguito anche,"PAVER COSTRUZIONI"). Trattasi di società costruttrice e posatrice, inforza di contratto di "fornitura e posa", di lastre in cemento armatoper l'esecuzione di una vasca di raccolta delle acque del torrente Lura daparte della citata PAVIMENTAL, appaltatrice dei lavori di realizzazione dellaterza corsia dell'autostrada A9 (L-C-C) nonché committente la realizzazione ela posa delle dette lastre.
Quanto alle circostanze delsinistro, in estrema sintesi, i giudici di merito hanno accertato l'evento comeverificatosi nel mentre D.D. era intento, insieme ad altri lavoratori alledipendenze di PAVIMENTAL, nell'esecuzione del "getto" di calcestruzzotra la vasca di contenimento delle acque e le (nove) lastre prefabbricate eprecedentemente installate da PAVER COSTRUZIONI, essendo stato travolto da unadi esse improvvisamente rovesciatasi a causa di gravissimi errori nelle fasi diproduzione e installazione da parte della società da ultimo citata.
2. Avverso la sentenza, negliinteressi degli imputati, sono stati proposti ricorsi fondati sulle censure diseguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
3. Nell'interesse di A.A., conmotivo unico, si deduce la violazione di legge per aver la Corte territorialeconfermato la condanna dell'imputato per l'omicidio colposo, peraltro omettendodi confrontarsi con gli specifici motivi d'appello, solo in ragione di unacomunicazione, da egli effettuata e diretta a PAVIMENTAL, attestante lacomprensione della lingua italiana e la capacità di parlarla da parte deilavoratori che avrebbero dovuto eseguire il montaggio delle lastre perl'esecuzione della vasca di raccolta delle acque del torrente (Omissis).
Quella ritenuta sussistente incapo al ricorrente sarebbe altresì una mera responsabilità di posizione, inviolazione del principio di necessaria personalità della responsabilità penale.Il giudizio si sarebbe fondato sulla mera carica di presidente del consiglio diamministrazione, nonostante l'assenza di deleghe a lui conferite e ilconferimento di deleghe ad altri, con riferimento a un'organizzazione aziendaleparticolarmente complessa in seno alla quale a A.A. sarebbe invece spettata lamera rappresentanza legale e l'elaborazione di indirizzi strategici e dellepolitiche generali societarie. Le circostanze da ultimo evidenziate circa ilimiti della posizione di garanzia in capo al prevenuto, per il ricorrente, inconsiderazione anche dell'imprevedibilità da parte dell'imputato dell'eventoverificatosi, si intersecherebbero con il necessario affidamento derivantedalla concorrenza, nella specie, trattandosi di organizzazione complessa, diplurime posizioni di garanzia, ciascuna in grado di interrompere la catenacausale.
4. Con il motivo unico di ricorsoproposto nell'interesse di B.B.si deduce la violazione di legge per aver laCorte territoriale confermato la condanna dell'imputato per l'omicidio colposo,nonostante specifiche deduzioni difensive d'appello, solo in ragione dei suoicompiti inerenti alla gestione del controllo qualità, invece non rilevante inmateria di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro. Oltre ai detti limiti della posizione di garanzia in capoall'imputato, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovutoconsiderare, trattandosi di organizzazione complessa, la rilevanza delleplurime posizioni di garanzia in seno a PAVER COSTRUZIONI, invero ascritte inrubrica a diversi soggetti. Ciò con particolare riferimento al responsabile distabilimento, E.E., al responsabile del montaggio delle lastre, F.F., e agliaddetti al controllo qualità (G.G. e il citato E.E.).
Non sarebbe stato infine vagliatoil fattore eccezionale, quindi idoneo, per la sua imprevedibilità, ainterrompere la seriazione causale dell'evento, costituito dalla condotta diH.H., lavoratore dipendente di PAVER COSTRUZIONI. Il riferimento è, in particolare,all'intervento implicante la modifica delle lastre già costruite da PAVERCOSTRUZIONI per PAVIMENTAL, accertato dallo stesso giudicante come causalmentecollegato al ribaltamento, consistente nell'inserimento di tasselli previaforatura con trapano del prefabbricato, per sopperire all'assenza dellepreviste e progettate boccole da inglobare in fase di fabbricazione.
5. Nell'interesse di C.C., con itre motivi nei quali si articola il ricorso, si deducono violazioni sottesealla conferma da parte della Corte territoriale della condanna dell'imputatoper l'omicidio colposo, peraltro omettendo di confrontarsi con gli specificimotivi d'appello.
Sarebbe stata sostanzialmentericonosciuta una mera responsabilità di posizione, in violazione del principiodi necessaria personalità della responsabilità penale. Il giudizio si sarebbefondato sulla mera carica di membro del consiglio di amministrazione con delegain materia antinfortunistica ma non implicante il controllo delle procedurefinalizzate a garantire la produzione e il montaggio dei prodotti conformi alprogetto e sicuri per l'incolumità. Di qui, peraltro, per il ricorrente, laposizione di garanzia, anche in termini di formazione e informazione deilavoratori, si sarebbe dovuta ritenere sussistente solo con riferimento airischi presenti negli ambienti di lavoro e nei confronti dei propri dipendenti,senza potersi estendere alle fasi sia di produzione che di successivo montaggiodelle lastre.
Il giudice di merito nelriconoscere una posizione di garanzia in capo all'imputato, in ragione dellasua qualifica di membro del consiglio di amministrazione, avrebbe fattoriferimento a principi sanciti dalla Suprema Corte (tra cui Sez. 4, n. 2157 del23/11/2021, dep. 2022, Baccalini, Rv. 282568) ma con riferimento a fattispeciediversa dalla presente, in quanto caratterizzata da assenza di delegheconferite dai membri del consiglio di amministrazione ad altri soggetti, nellaspecie invece sussistenti. Al pari di quanto dedotto nell'interesse delcoimputato B.B., oltre ai detti limiti della posizione di garanzia in capoall'imputato, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto difatticonsiderare, trattandosi di organizzazione complessa, la rilevanza delleplurime posizioni di garanzia in seno a PAVER COSTRUZIONI, invero ascritte inrubrica a diversi soggetti. Ciò con particolare riferimento al responsabile distabilimento, E.E., al responsabile del montaggio delle lastre, F.F., e agliaddetti al controllo qualità (G.G. e il citato E.E.).
Non sarebbe stato infine vagliatoil fattore eccezionale, quindi idoneo, per la sua imprevedibilità, ainterrompere la seriazione causale dell'evento, costituito dalla condotta diH.H., lavoratore dipendente di PAVER COSTRUZIONI. Il riferimento è, al pari diquanto dedotto nell'interesse del coimputato B.B., all'intervento implicante lamodifica delle lastre già costruite per PAVIMENTAL.
6. Le parti hanno discusso econcluso nei termini di cui in epigrafe.
Diritto
1. I ricorsi, suscettibili ditrattazione congiunta in ragione della connessione delle sottese questioni,complessivamente considerati, sono infondati.
2. Come sintetizzato in sede diricostruzione dei fatti processuali, la Corte d'Appello ha confermato laresponsabilità per l'omicidio colposo di D.D., lavoratore alle dipendenze diPAVIMENTAL, tra gli altri, di A.A., B.B. e C.C., rispettivamente, presidente emembri del consiglio di amministrazione di PAVER COSTRUZIONI. Trattasi disocietà costruttrice e posatrice, in forza di contratto di "fornitura eposa", di lastre in cemento armato per l'esecuzione di una vasca diraccolta delle acque del torrente Lura da parte della citata PAVIMENTAL,appaltatrice dei lavori di realizzazione della terza corsia dell'autostrada A9(L-C-C) nonché committente la realizzazione e la posa delle dette lastre.
2.1. Dal giudizio di merito sonoemerse le seguenti circostanze del sinistro, qui esposte nella parte noncontroversa.
L'evento si è verificato nelmentre D.D. era intento, insieme ad altri lavoratori alle dipendenze diPAVIMENTAL, nell'esecuzione del "getto" di calcestruzzo tra la vascadi contenimento delle acque e le (nove) lastre prefabbricate e precedentementeinstallate da PAVER COSTRUZIONI, essendo stato travolto da una di esseimprovvisamente rovesciatasi a causa di gravissimi errori nelle fasi diproduzione e installazione da parte della società da ultimo citata. Ilrovesciamento del prefabbricato è stato causato dal cedimento dei vincolisuperiori di ancoraggio, perché non eseguiti in fase di costruzione, e, quindi,non inglobati nella lastra, come invece previsto dal progetto. Essi erano statirealizzati a posteriori, mediante inserti apposti previa trapanatura delmanufatto da H.H., dipendente di PAVER COSTRUZIONI addetto anche al controllodei manufatti prima del loro trasporto, accortosi del difetto di costruzione insede di consegna a PAVIMENTAL. A ciò si è aggiunta, sempre per i giudici dimerito, l'errata posa, da parte dei dipendenti di PAVER COSTRUZIONI, dellostesso prefabbricato presso la vasca di contenimento. Esso, in particolare, èstato ritenuto non correttamente ancorato tramite idonei bulloni di fissaggio edestinatario di un intervento, non previsto dal progetto, di sostituzione diuno dei due ancoraggi monoblocco della lastra al muro perimetrale della vascadi contenimento con un ancoraggio composto da due pezzi uniti da un bullone.
2.2. All'esito è stata accertatadai giudici di merito la responsabilità del vertice societario, costituitodagli attuali ricorrenti, nonché di altri soggetti operanti per PAVERCOSTRUZIONI, in ragione dei descritti gravi errori nelle fasi di costruzione einstallazione del prefabbricato. Il riferimento è al responsabile distabilimento, all'addetto alla produzione e caporeparto, al lavoratoredipendente esecutore delle modifiche (condannati in primo grado non appellanti)nonché al responsabile del servizio qualità e al capocantiere-direttore tecnicodi cantiere responsabile nella specie del montaggio delle lastre (appellantinon ricorrenti).
Quanto al consiglio diamministrazione, è stata confermata la responsabilità di A.A., B.B. e C.C.
In particolare, A.A. è statoritenuto responsabile quale presidente del consiglio di amministrazione,costruttore della lastra in oggetto nonché datore di lavoro dei soggettioperanti per PAVER COSTRUZIONI, tra cui l'esecutore della modifica a essa apportatadopo la costruzione, e gli installatori delle lastre, con modalità ritenute traloro concause del relativo cedimento, dei quali aveva direttamente garantito aPAVIMENTAL l'idoneità a operare presso lo specifico cantiere (in quanto ingrado di comprendere la lingua italiane e quindi di eseguire le istruzioni).B.B., è stato ritenuto responsabile quale membro del consiglio diamministrazione nonché delegato con compiti e poteri di gestione dell'interociclo produttivo della società PAVER COSTRUZIONI e curatore della qualità deimanufatti prodotti e commercializzati e della loro rispondenza ai prescrittirequisiti di legge. L'imputato, quindi, è stato ritenuto responsabile anchedella rispondenza alle specifiche tecniche progettuali del manufatto in oggetto,fornito a PAVIMENTAL e installato nel bacino di contenimento in costanza di unPOS, da lui sottoscritto, inidoneo, all'esito di una valutazione ex ante, allagestione dello specifico rischio di ribaltamento poi concretizzatosi. C.C.,infine, è stato ritenuto responsabile quale membro del consiglio diamministrazione nonché delegato, con illimitati poteri di spesa, in materiaantinfortunistica e quindi garante dell'applicazione della normativa relativaalla sicurezza in tutte le fasi, compresa quella del montaggio deiprefabbricati.
2.3. I giudici di merito hannofatto specifico riferimento a gravissime carenze organizzative imputabili aivertici societari e, in particolare, per quanto ancora rileva in questa sede,ai tre membri del consiglio di amministrazione di PAVER COSTRUZIONI. Ciò inragione dell'accertata assenza di programmazione dell'attività volta tanto allaproduzione delle lastre in oggetto in termini di conformità al progettospecificatamente predisposto per la loro creazione, in vista dellarealizzazione del muro di contenimento della vasca di raccolta delle acque,quanto alla successiva installazione con tecniche tali da gestire il rischio diribaltamento.
La totale assenza diprogrammazione è stata accertata con particolare riferimento alle procedure dicontrollo della qualità in termini non di mera conformità necessaria per lamarcatura "CE", pur formalmente presente, ma di effettiva idoneità tecnicadel prefabbricato nell'ottica della gestione dello specifico rischio. Ciò inragione dell'accertata prassi, questa, sì, sostanzialmente ritenutaprocedimentalizzata dalla Corte territoriale, quale aspetto, ritenuto dalgiudice di merito, "più sconcertante della vicenda", al fine direndere fittizio il controllo del rispetto delle specifiche tecniche necessarieper evitare il rischio di ribaltamento. Il controllo era difatti soloastrattamente previsto come bifasico, cioè da svolgersi sia prima che dopo larealizzazione dei PREFABBRICATI, ma preordinatamente omesso. I certificati dìconformità, come peraltro avvenuto nella specie, erano difatti abitualmentepredisposti e controfirmati prima della produzione dei manufatti esuccessivamente apposti sugli stessi in assenza di alcuna effettiva verificadel prodotto, anche in ragione della sistematica violazione delle procedure dicontrollo, solo formalmente previste dal responsabile I.I., in forza dellaconcreta organizzazione dell'attività lavorativa. Il vizio organizzativo èstato ritenuto tale da investire non solo la produzione dello specificoprefabbricato di fatto ribaltatosi ma l'intero processo produttivo, cosi daimpedire, di fatto, il controllo demandato al caporeparto che, peraltro, perforza di cose, non avrebbe potuto coprire turni consecutivi di 16 ore, comeinvece avrebbe preteso il concreto formale assetto organizzativo.
Proprio la totale carenza diprocedimentalizzazione dell'attività produttiva, nei termini appenasintetizzati, sempre per quanto chiarito dal giudice di merito, ha nella speciefondato l'intervento di H.H., lavoratore dipendente di PAVER COSTRUZIONI, implicantela modifica delle lastre già costruite per PAVIMENTAL, accertato comecausalmente collegato al ribaltamento. Trattasi di intervento consistentenell'inserimento di tasselli previa foratura con trapano del prefabbricato, persopperire all'assenza delle previste e progettate boccole da inglobare in fasedi fabbricazione. Il controllo solo visivo, meramente occasionale e rimessoall'iniziativa dei lavoratori dipendenti, nella specie H.H., oltre a dimostrarele contestate carenze formative e informative, essendo il detto operaio ignarodi non poter modificare il manufatto, è stato peraltro accertato essere ilfrutto di una "chiara politica aziendale". Politica, a cui l'operaioavrebbe dovuto conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempidi consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini diidoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento, conconseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese alprofitto.
Oltre a quanto innanzi, la Corteterritoriale ha posto a fondamento della decisione le accertate gravi carenzedel Piano Operativo di Sicurezza ("POS"), elaborato da PAVERCOSTRUZIONI, per la fornitura e posa in opera dei prefabbricati per l'esecuzionedel muro di contenimento della vasca di contenimento delle acque del torrente(Omissis) da parte di PAVIMENTAL che, all'esito del montaggio, avrebbeprovveduto all'esecuzione del "getto" di calcestruzzo tra la vasca ele (nove) lastre prefabbricate. Trattasi di carenze sostanzialmente ritenutetali da rendere inidoneo lo stesso POS alla gestione dello specifico rischio diribaltamento connesso anche alla procedura di montaggio. Ciò in ragione dellamancata specifica previsione della fase di posa delle opere tralicciate equindi dalla procedura di ancoraggio superiore delle lastre, prevista dalprogetto, essendo contemplata la sola procedura di fissaggio laterale dellelastre tra loro. La mancanza di indicazioni relative alla posa in opera e allacorretta procedura da eseguire durante la fase di montaggio, funzionale agarantire l'ancoraggio delle lastre al muro retrostante, è stata in particolareritenuta, all'esito degli apporti scientifici forniti dai tecnici indibattimento, determinante l'incompleto serraggio dei bulloni, con conseguentemancata attivazione dei tasselli. L'intervento sui tralicci e l'utilizzo distaffe di ancoraggio diverse tra loro, in uno con le carenze della procedura diancoraggio, e gli errori in fase di fabbricazione, in definitiva, sono statiritenuti concause del ribaltamento determinante il decesso di D.D.
3. La Principale doglianza mossadai ricorrenti alla sentenza impugnata si sostanzia nell'aver attribuito aA.A., B.B. e C.C. una mera responsabilità di posizione, in quanto derivante,nonostante la sussistenza di altri garanti e di deleghe, dall'essere,rispettivamente, presidente e membri del consiglio di amministrazione di PAVERCOSTRUZIONI (gli ultimi due con deleghe). Ne sarebbe poi derivata la mancataconsiderazione dell'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento,comunque coinvolgente un soggetto non alle dipendenze di PAVER COSTRUZIONI, inragione della presenza di altri garanti, in virtù di deleghe caratterizzanti laspecifica organizzazione societaria complessa, oltre che del comportamentoabnorme del lavoratore della stessa società, concretizzatosi nella modificadella lastra, dopo la sua costruzione, avendone egli accertata la relativadifformità dal progetto consustanziale alla gestione del rischio diribaltamento.
4. Le censure non hanno pregio.
5. In ragione della presenza,nella specie, di deleghe, si deduce l'inconferenza del principio di diritto chela Corte territoriale avrebbe sostanzialmente posto a base della ritenutaresponsabilità dei membri del consiglio di amministrazione, quello per cui gliobblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro gravano su tuttii componenti del consiglio di amministrazione.
5.1. La questione cardinesottoposta dai ricorrenti alla Suprema Corte inerisce la rilevanza, sulgiudizio di responsabilità in capo ai membri del consiglio di amministrazione,di deleghe, di gestione o di funzioni, nel caso in cui, come accertato dai giudicidi merito con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quantocoerente e non manifestamente illogica, l'evento sia risultato laconcretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazionedell'attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare leesigenze della sicurezza rispetto al profitto.
5.2. Occorre muoveredall'individuazione del modo di atteggiarsi della delega a seconda che sitratti di una delega gestoria, contemplata dal diritto societario all'art. 2381cod. civ., ovvero di delega di funzioni, contemplata dall'art. 16 D.Lgs. 9 aprile2008, n. 81 (di seguito, anche "TUSL").
Nel caso della delega di funzioniviene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di naturaprevenzionistica; nel caso della delega gestoria vengono invece in rilievocriteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratoriin ambito societario caratterizzato da strutture più o meno articolate.
Trattasi di deleghe condifferenti strutture ontologiche e conseguenti ricadute in termini di contenutoe di residui doveri in capo all'organo delegante, come chiarito da Sez. 4, n.8476 del 20/10/2022, dep. 2023, Rinaldi, Rv. 284360 - 01, con l'iter logico-giuridicodi seguito evidenziato.
5.2.1. La delega di funzioni è lostrumento con il quale il datore di lavoro (e non anche il dirigente, pureinvestito a titolo originario come il preposto dal TUSL di compiti a tuteladella sicurezza sui luoghi di lavoro) trasferisce poteri e responsabilità perlegge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto che diviene garante a titoloderivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo alsoggetto delegante. In ossequio al principio per cui, al fine di assicurare unefficace sistema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, latraslazione dei poteri deve essere presidiata con la previsione di regoleformali e sostanziali, il legislatore ha previsto una serie di limiti econdizioni. La norma richiede che la delega, accettata per iscritto da soggettoin possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiestidalla specifica natura delle funzioni delegate, risulti da atto scritto recantedata certa, attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestionee controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate eattribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento dellefunzioni delegate (ex art. 16, comma 1, TUSL, il successivo comma 2 prevede lanecessaria conoscibilità della delega mediante adeguata e tempestivapubblicità). Permane in capo al datore di lavoro delegante grava l'obbligo divigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato dellefunzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione eattuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30,comma 4, TUSL (art. 16, comma 3, del medesimo Testo Unico). Non sono invecedelegabili (art. 17 TUSL) alcuni obblighi che ineriscono l'essenza della figuradel datore di lavoro e della sua posizione di garante all'interno del contestoproduttivo, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo.Trattasi della nomina del responsabile del servizio di prevenzione eprotezione, della valutazione dei rischi e della redazione del relativodocumento (che resta nella responsabilità del datore di lavoro anche quandovenga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura, non essendoesonerato il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza el'efficacia, ex plurimis: Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv.270355 - 01).
In caso di delega ex art. 16D.Lgs. n. 81 del 2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro deleganteun preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte deldelegato delle funzioni trasferite e, prima ancora, come già chiarito, unpreciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delleattribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenzenecessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegantepotrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa ineligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispettoagli accadimenti (si veda in merito, ex plurimis: Sez. U, n. 38343 del24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108). Peraltro, nell'individuazione dellaresponsabilità del datore di lavoro delegante, al fine di non incorrere nelrischio di configurare responsabilità di posizione del datore di lavoro chesarebbe in contrasto, fra l'altro, con la stessa previsione dell'istituto delladelega, si è sostenuto nella giurisprudenza di legittimità che la vigilanzadeve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il complessivoadempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato (Sez. 4,n. 10702 del 1/02/2012, Mangone, Rv. 252675 - 01; Sez. 4 n. 22837 del21/04/2016, Visconti, Rv 267319 - 01).
5.2.2. L'istituto della delegagestoria, invece, come ricordato dalla citata Sez. 4, n. 8476 del 2023,Rinaldi, attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilitànelle organizzazioni complesse.
Trattasi di istituto preordinatoad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quantoevidentemente più spedita) e al contempo la specializzazione delle funzioni,tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistentiall'interno dell'organo collegiale. Nelle società di capitali più semplici,l'amministratore unico, titolare dell'amministrazione ordinaria estraordinaria, assume anche la posizione di garanzia datoriale. Nelle societàdi capitali in cui, invece, l'amministrazione sia affidata a un organocollegiale quale il consiglio di amministrazione, l'individuazione dellaposizione datoriale è più complessa, anche in ragione della molteplicità dipossibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria.
La Suprema Corte in proposito,con orientamento costante, ha affermato che nell'ipotesi in cui non sianopreviste specifiche deleghe di gestione l'amministrazione ricade per intero sututti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sonoinvestiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dallalegislazione a carico del datore di lavoro (Sez. 4, n. 8118 del 1/02/2017,Ottavi, Rv. 269133 - 01; n. 49402 del 13/11/2013, Bruni, Rv. 257673 - 01).
Di frequente accade, tuttavia,che il consiglio di amministrazione deleghi le proprie attribuzioni o soloalcune di esse ad uno o più dei suoi componenti o a un comitato esecutivo (c.d.board) attraverso la c.d. delega gestoria disciplinata dall'art. 2381 cod. civ.Tale ultima norma detta le condizioni per accedere al modello in esame, ilimiti entro cui è possibile ricorrevi e gli effetti che l'adozione del modellodetermina nel rapporto fra delegati e deleganti (ferma restando, in forzadell'art. 2381, comma 4, cod. civ., la non delegabilità delle attribuzioni dicui agli artt. 2420-fer, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-tere 2506-bis cod. civ.).
La decisione di ricorrere alladelega dev'essere autorizzata dai soci o deve essere prevista dallo statuto(art. 2381, comma 2, cod. civ.) In presenza di detta autorizzazione ilconsiglio di amministrazione, ex art. 2381, comma 3, cod. civ.:
a) può delegare proprieattribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o auno o più dei suoi componenti, in tal caso deve determinare il contenuto, ilimiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
b) può sempre impartire direttiveagli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega; c)sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assettoorganizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, ilconsiglio di amministrazione esamina i piani strategici, industriali efinanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli organidelegati, il generale andamento della gestione. Gli organi delegati, dal cantoloro, devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile siaadeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire alconsiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicitàfissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generaleandamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulleoperazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, cod.civ.). Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che inconsiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art.2381, comma 6, cod. civ.).
Nella giurisprudenza dilegittimità, ai fini dell'individuazione della figura datoriale in presenza dideleghe gestorie, si pone l'accento sulla necessità di verificare in concretol'effettività dei poteri di gestione e di spesa dei consiglieri delegati.
Le Sezioni Unite, con la giàrichiamata sentenza "Espenhahn", hanno evidenziato che nell'ambito diorganizzazioni complesse, d'impronta societaria, la veste datoriale non puòessere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamenteestensivo, ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione,l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a talefigura. Dato atto di quanto innanzi, la Suprema Corte ha confermato lacorrettezza dell'attribuzione della qualifica di datore di lavoro all'interoboard, ovvero di un comitato esecutivo composto dall'amministratore delegatodella società e da altri consiglieri delegati riconoscendo l'effettività deipoteri di gestione e di spesa esercitati anche da tali soggetti che valeva adattribuire loro la qualifica di datori di lavoro unitamente all'amministratoredelegato (Nel caso concreto si era accertato che il board, pur formalmentedismesso, era stato coinvolto in tutte le decisioni gestionali e finanziarie difondo che trascendevano dalla materia dalla sicurezza e riguardavano lacomplessa organizzazione aziendale). Analoga impostazione, anche se acontrario, si rinviene in altra sentenza relativa alla responsabilità di alcuniex dirigenti di un'industria in relazione al reato di omicidio colposo in dannodi lavoratori esposti ad amianto. Sez. 4 n. 5505 del 10/11/2017, Pesenti, Rv271719 - 01, in particolare, muovendo dall'assunto che i componenti delcomitato esecutivo (c.d. Board) possano assumere posizioni di garanzia ove siaravvisabile la loro reale partecipazione ai processi decisori con particolareriferimento alle condizioni di sicurezza del lavoro, ha ritenuto immune dacensure la sentenza di merito che aveva assolto i componenti del comitatoesecutivo sia perché questo non si era mai riunito, sia perché attribuzione epoteri erano stati di fatto delegati dall'amministratore delegato ad altrisoggetti non componenti del comitato esecutivo né membri del consiglio diamministrazione.
L'accento posto dallagiurisprudenza sulla effettività dei poteri di gestione e di spesa del soggettodelegato (o del board composto di soggetti delegati) è correlato alladefinizione di datore di lavoro, in senso prevenzionistico, contenuta nell'art.2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008. In forza di tale norma è datore dilavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunqueil soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambitoil lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilitàdell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteridecisionali e di spesa. Se, dunque, in senso prevenzionistico è datore dilavoro il soggetto che, in quanto investito dei poteri decisionali e di spesa,ha la responsabilità dell'organizzazione o della unità produttiva, il giudicepenale anche in presenza di una formale delega gestoria che riguardi la materiadella sicurezza dovrà interrogarsi se e come i soggetti delegati siano stati messiin condizione di partecipare ai relativi processi decisori.
Nel caso della delega gestoria ildovere di controllo che permane in capo ai membri del consiglio diamministrazione non delegati deve essere dunque ricondotto agli obblighicivilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, cod. civ. e 2932, comma 2, cod.civ. così come modificato dalla riforma del diritto societario attuata con ilD.Lgs. n. 6 del 2003 che ha abolito il generale dovere di vigilanza di tuttigli amministratori sul generale andamento della società. Sulla base di talidisposizioni il consiglio di amministrazione nel suo complesso oltre adeterminare il contenuto della delega, conserva la facoltà di impartiredirettive ed è tenuto sulla base delle informazioni ricevute a valutarel'adeguatezza dell'assetto della società e a valutare sulla base dellerelazioni informative dei delegati il generale andamento della gestione (art.2381, comma 3, cod. civ.). Tutti gli amministratori, inoltre, sono solidalmenteresponsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fattoquanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne leconseguenze dannose (art. 2932, comma 2, cod. civ.).
In dottrina, come evidenzia lacitata Sez. 4, n. 8476 del 2023, Rinaldi, si è sostenuto che la delega in esamenon abbia carattere abdicativo e che l'affidamento di determinate attribuzioniagli organi delegati venga a creare una sorta di competenza concorrente tradelegati e deleganti, come reso evidente dalla espressa previsione di cuiall'art. 2381, comma 3, cod. civ. Sicché, il consiglio di amministrazione puòsempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazionirientranti nella delega. Con riferimento all'ambito del diritto penale dellavoro, tuttavia, come ribadito dalla sentenza da ultimo citata, si deveritenere che alla concentrazione dei poteri e delle attribuzioni in capo adalcuni soggetti, giustificata dalla necessità di un più proficuo esercizio,debba corrispondere in via generale una esclusiva responsabilità, sempre che siaccerti che il consiglio delegante abbia assicurato il necessario flussoinformativo ed esercitato il potere dovere di controllo sull'assetto organizzativoadottato dal delegato.
Nell'ottica di accrescimentodella tutela del lavoratore, nella giurisprudenza di legittimità si è dunqueaffermato che a seguito della delega gestoria l'obbligo di adottare le misureantinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dalconsiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio diamministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento dellagestione e di intervento sostitutivo (Sez. 4, n. 4968 del 06/12/2013, dep.2014, Vascellari, Rv. 258617 - 01; Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002, dep. 2003,Macola, Rv. 227001 - 01, la quale ha precisato che il residuo dovere dicontrollo non deve essere riferito agli aspetti minuti della gestione ma allacomplessiva gestione aziendale della sicurezza).
5.2.3. Conclusivamente sul punto,sempre condividendo l'iter logico-giuridico di cui innanzi e sotteso a Sez. 4,n. 8476 del 2023, Rinaldi: la delega di funzioni prevista dall'art. 16 delD.Lgs. n. 81 del 2008 presuppone un trasferimento di poteri e correlatiobblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali eche non lo divengono per effetto della delega. La delega di gestione, anchequando abbia a oggetto la sicurezza sul lavoro, invece, nel caso di strutturesocietarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesaconnessi alla funzione datoriale, che fa capo a una pluralità di soggetti(ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi.
Con la delega ex art. 16 D.Lgs.n. 81 del 2008 si opera il trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolodatoriale; i delegati vengono investiti di poteri e di doveri dei quali sonoprivi a titolo originario. Di contro, fra soggetti che sono a titolo originariotitolari della posizione di datore di lavoro non è concepibile il trasferimentodella funzione ma solo l'adozione di un modello organizzativo tale per cuitaluni poteri decisionali e di spesa - se del caso anche quelli relativi allasicurezza e alla salute dei lavoratori - vengono affidati alla gestione dialcuni tra i datori.
Il fatto che nel primo caso vengain rilievo il trasferimento di alcune funzioni e nel secondo caso laconcentrazione dell'esercizio (rectius: della gestione) della funzione,determina conseguenze in ordine al contenuto della delega, nonché in ordine allamodulazione dei rapporti fra deleganti e delegati. Sotto il primo profilo, adesempio, mentre nella disciplina dettata dall'art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, ilconferimento del potere di spesa è requisito essenziale della delega difunzioni e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allosvolgimento delle funzioni delegate, nella disciplina della delega gestoria,che, si ricorda, è rilasciata a un soggetto già investito della funzionedatoriale e dei relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogoriferimento. Mentre non sono delegabili da parte del datore di lavoro ai sensidel citato art. 16 gli obblighi che costituiscono l'essenza della funzionedatoriale e della sua preminente posizione di garante, ovvero la valutazione delrischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione delle misurenecessarie, e la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione,la delega gestoria permette che tali adempimenti vengano eseguiti dal delegato,mutando il contenuto del dovere prevenzionistico facente capo ai deleganti.L'attività di vigilanza richiesta dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008,infatti, è differente dal dovere di controllo imposto ai membri del consigliodi amministrazione deleganti, che, come visto, dev'essere ricondotto agliobblighi civilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, e 2932, comma 2, cod.civ. In tale ultimo caso, stante la concentrazione dell'esercizio dei poteri incapo a una figura che è già datore di lavoro, a riguardo dei deleganti si potràconfigurare un dovere di verifica sulla base del flusso informativo,dell'assetto organizzativo generale e un vero e proprio potere di interventoanche con riferimento all'adozione di singole misure specifiche nel caso in cuivengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, id est di situazioni di rischionon adeguatamente governate. In conseguenza della violazione di tali obblighi,i membri del consiglio d'amministrazione potranno essere ritenuti responsabilidi violazione alla normativa antinfortunistica e degli eventi causalmentecollegati.
6. Orbene, premesso quantoinnanzi, circa la questione cardine sottoposta dai ricorrenti alla SupremaCorte (sintetizzata al precedente paragrafo 5.1.), deve ribadirsi che nellesocietà di capitali, gli evidenziati obblighi a carico del datore di lavoro gravanoindistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvoil caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4,n. 8118 del 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133 - 01).
Al detto caso (presenza dideleghe validamente conferite), proseguendo nell'evidenziato solcointerpretativo tracciato dalla Suprema Corte, deve in questa sede aggiungersiquello in cui, pur in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 cod. civ. (comequelle conferite a B.B. e a C.C. e di deleghe di funzioni (ex art. 16 D.Lgs. n.81 del 2008), l'evento, come nella specie, sia risultato la concretizzazionedella totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell'attivitàproduttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze dellasicurezza rispetto al profitto.
In tale fattispecie, difatti, ilconsiglio di amministrazione, stanti, nel caso di delega gestoria, il dovere divigilanza sull'andamento della gestione e il potere sostitutivo finalizzatoall'esercizio della facoltà d'intervento in funzione sostitutiva, e, nel casodi delega di funzioni, il dovere di vigilanza, è gravato dall'obbligo inerentela gestione del rischio essendo il titolare del fascio di poteri in grado diincidere su esso perché su esso influente tramite l'adottata politica aziendale(in merito si veda, ancorché in fattispecie non perfettamente sovrapponibile,anche Sez. 4, n. 4969 del 2014, Vascellari, cit., la quale, pur facendoterminologicamente riferimento a delega di funzioni sostanzialmente siriferisce a ipotesi di delega gestoria - nella specie delega in materiaprevenzionistica conferita a un componente del consiglio di amministrazione -,chiarisce che, in tema di individuazione delle responsabilità penaliall'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilitàdi eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto dioccasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difettistrutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilitàdei vertici aziendali).
6.1. Del principio di cui innanziha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, non fondando dunquel'accertata responsabilità degli attuali ricorrenti solo in ragione della meraposizione rivestita ma in ragione dello specifico riferimento alle gravissimecarenze organizzative imputabili ai vertici societari e, in particolare ai tremembri del consiglio di amministrazione di PAVER COSTRUZIONI. Trattasidell'accertata assenza di programmazione dell'attività volta tanto allaproduzione delle lastre in oggetto in termini di conformità al progettospecificatamente predisposto per la loro creazione ovviando al rischio diribaltamento, in vista della realizzazione del muro di contenimento della vascadi raccolta delle acque, quanto alla successiva installazione con tecniche talida gestire il detto rischio di ribaltamento.
La totale assenza diprogrammazione è stata accertata con particolare riferimento alle procedure dicontrollo anche circa l'effettiva idoneità tecnica del prefabbricatonell'ottica della gestione dello specifico rischio. È stata accertata, perconverso, una prassi, questa, sì, sostanzialmente ritenuta procedimentalizzatadalla Corte territoriale, al fine di rendere fittizio il controllo del rispettodelle specifiche tecniche necessarie per evitare il rischio di ribaltamento. Ilvizio organizzativo è stato ritenuto tale da investire non solo la produzionedello specifico prefabbricato, di fatto ribaltatosi, ma l'intero processoproduttivo, in termini di "chiara politica aziendale", cui gli operaiavrebbero dovuto conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempidi consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini diidoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento, conconseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese alprofitto.
6.2. Quanto agli altri profili dicensura, occorre rilevare che le argomentazioni di cui innanzi sono statealtresì poste alla base dell'esclusione dell'interruzione del nesso causale,prospettata dalla difesa argomentando dal comportamento abnorme di altrodipendente di PAVER COSTRUZIONI, essendo stato l'evento ritenutoconcretizzazione della totale carenza di procedimentalizzazione dell'attivitàproduttiva nei termini innanzi richiamati. Ne è conseguita la non eccentricitàdel rischio attivato dall'intervento di H.H., implicante la modifica dellalastra già costruita, rispetto al rischio (anche di ribaltamento) cui il datoredi lavoro (nella specie il consiglio di amministrazione) era invece chiamato agovernare (circa la necessità, ai fini dell'interruzione del nesso causale tracondotta del reo ed evento, che il comportamento attivi un rischio eccentricoo, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto alquale viene attribuito l'evento, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014,Espenhahn, in motivazione; si vedano altresì per la successiva applicazione eelaborazione del principio in relazione a plurime fattispecie, ex plurimis:Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep.2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01).
Sono infine inconferenti ledoglianze incentrate sull'essere il lavoratore infortunato alle dipendenze dialtro datore di lavoro (PAVIMENTAL) nel mentre operava nel relativo cantiere,trattandosi di cantiere ove era prevista e programmata l'operatività, ancorchéin temi diversi, di più imprese, tra cui PAVER COSTRUZIONI che avrebbe dovutogestire anche lo specifico rischio di ribaltamento cui era esposto anche ilcitato M. (sul punto si veda, ex plurimis, sez. 4, n. 32899 dell'08/01/2021,Castaldo, Rv. 281997, nonché la successiva-Sez. 4, n. 31813 del 18/04/2023,Crispo).
7. In conclusione, al rigetto deiricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna iricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre2024.
Depositato in Cancelleria il 6novembre 2024