Non spetta al RLS, ma solo al datore di lavoro, attivare i protocolli della 81/2008 in caso di pericolo per il dipendente

IV SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO
Nel procedimento instaurato aisensi dell’art. 1,comma 48 L. n. 92/2012
N. 6835/2023 R.G. vertente
TRA
xxx elettivamente domiciliato inRoma, Viale Angelico, 38
presso lo studio dell’Avv. Carlode Marchis Gómez che lo rappresenta e difende per
procura a margine del ricorsounitamente all’Avv. Francesca Mazzeo;
RICORRENTE
E
YYYY in persona del legalereppresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata inRoma, Viale dei Campioni n. 8 presso lo studio
dell’Avv. Francesca Del Sordo,che la rappresenta e difende giusta procura allegata
alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Il Giudice designato Dott.ssaPaola Crisanti;
letti gli atti ed i documenti dicausa;
a scioglimento della riserva dicui all’udienza del 6.12.2023;
OSSERVA
Con ricorso del 7.2.2023 sichiede a questo Giudice di: “Accertare e dichiarare la
nullità/illegittimità/inefficaciadel licenziamento intimato al Sig. xxx per i
motivi di cui al ricorso e, perl’effetto, condannare la YYY alla
reintegra del ricorrente nelposto di lavoro nonché al pagamento dell’indennizzo di
cui all’art. 18 legge 20 maggio1970 n. 300 parametrata all’ultima retribuzione
globale di fatto mensile dovutaal ricorrente pari ad € 4.247,69, o altra maggiore o
minore ritenuta di giustizia,nella misura massima di giustizia dalla data del
licenziamento a quella dieffettiva reintegrazione nel posto di lavoro o altra data
ritenuta di giustizia e comunquenella misura massima di legge.
in via subordinata,
Accertare e dichiarare lanullità, l’illegittimità e/o l’inefficacia del licenziamento
intimato al ricorrente, per imotivi di cui al ricorso, e per l’effetto condannare la
convenuta al reintegro dellavoratore nel posto di lavoro ovvero, in via subordinata,
al pagamento in favore del Sig. xxxdella indennità di cui all’art. 18 L.
300/1970 nella misura massimaparametrata all’ultima retribuzione globale mensile
dovuta al ricorrente e pari ad €4.247,69 o altra maggiore o minore ritenuta di
giustizia, nella misura massimadi legge;
Con vittoria di spese, competenzeed onorari oltre spese generali del 15%. Con
maggiorazione del 30% per effettodei collegamenti ipertestuali ai sensi del d.m.
37/2018 pubblicato in GazzettaUfficiale il 8 marzo 2018.”
A fondamento della domanda ilricorrente deduceva che era stato assunto dall’odierna
convenuta il 10 aprile 2006 e cheaveva svolto, ininterrottamente, la sua prestazione
lavorativa sino al 13 luglio 2022allorché era stato licenziato all’esito di un
procedimento disciplinare;esponeva inoltre che era stato promosso al II livello nel
2009 e che era stato da ultimoinquadrato da APS s.p.a. nel I livello retributivo del
CCNL Commercio con qualifica diimpiegato e mansioni di “coordinatore dei
progetti di automazione,strumentazione e telecomunicazione” (“Instrumentation
Automation Coordinator”) adecorrere dall’1 agosto 2012; esponeva che il 14.6.2022
aveva ricevuto una letteracontenente la seguente contestazione disiplinare:“Ai sensi
e per gli effetti degli art. 220e ss. del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende
del terziario, scriviamo percontestarLe quanto segue.
Lei presta servizio in qualità di“Instrumentation Automation Coordinator” con
inquadramento al 1° livello ericopre anche il ruolo RSA/RLS presso il nostro ufficio
di Roma, Via Mosca 32.
Le rappresentiamo che in data31/05/2022, alle ore 18:40 Lei, in qualità di RSA/RLS,
inviava una mail avente peroggetto “Segnalazione sec D.lgs 81/2008” al Dott.
Alfredo Caputi nella quale lometteva a conoscenza di un accadimento avvenuto in
azienda il giorno 27/05/2022,alle ore 17:15, nel quale un dipendente aveva
manifestato, in Sua presenza,“atti di autolesionismo estremamente preoccupanti”,
“per i dovuti approfondimenti delcaso”.
Successivamente, alle ore 18:54inviava la suddetta mail al Responsabile delle
Risorse Umane (dott. MMM).
Il giorno 01/06/2022 Lei venivachiamato dal Responsabile delle Risorse Umane e
dalla persona di riferimentoaziendale (d.ssa MMM) per avere maggiori
dettagli su quanto accaduto.
Tale richiesta Le è stata inviataanche via mail lo stesso giorno e, non avendo
ricevuto alcuna risposta, anchein data 09/06/2022.
In data 09/06/2022, alle ore23:01, Lei inviava una relazione al Medico della società
(dott. SSS) e il giorno dopo, il10/06/2022 alle 9:43, Lei trasmetteva nuovamente
la relazione al medico dellasocietà e mettendo in copia il Responsabile delle Risorse
Umane e la persona di riferimentoaziendale.
Nella relazione segnalava cheaveva assistito in data 27/05/2022, alle 17:07, a una
situazione di pericolo nellaquale un dipendente aveva manifestato, a Suo avviso,
“l’intenzione di voler porre finealla sua vita gettandosi nel vuoto”.
Dichiarava, inoltre, che ha“ritenuto di dover comunicare al liquidatore quanto
accaduto in qualità dirappresentante della società in questa fase” e che il
Responsabile delle Risorse Umanelo avrebbe “contattato ordinando di comunicare
l’accaduto” al medico aziendale“nella sua veste di medico competente ex d.lgs.
81/01 per gli adempimenti di suacompetenza.”
Le rammentiamo che era Suaprecisa responsabilità informare prontamente e
direttamente il datore di lavoroanche in ragione delle funzioni rivestite e dell’alto
rischio dell’evento. Taleomissione ha impedito il rispetto del protocollo di cui al D.
Lgs. 81/08 con ogni conseguenzadi legge anche a causa della Sua mancanza d
tempestività, rendendo noto unevento di tale gravità solo 4 giorni dopo il riferito
episodio e ritrattandosuccessivamente la versione dei fatti.
A ciò si aggiunga che lecircostanze da Lei rappresentate sono imprecise e
contradittorie rendendo quantomai complessa la ricostruzione dell’evento da parte
dei soggetti a ciò deputati.
Dobbiamo altresì contestare unagrave omissione di soccorso nell’evento descritto.
Se fosse realmente accadutoquanto da Lei rappresentato, oltre ad investire della
questione la proprietà, avrebbedovuto chiamare i soccorsi e non lasciare da sola a
una persona, a Suo avvisoalterata, dopo solo 8 minuti dal fatto.
Da ultimo, si evidenzia chenessuno le ha ordinato alcunché, ma Le è stata richiesta
una relazione, anche stavolta,inviata al medico aziendale e non alla Società con
evidente misconoscimento delrapporto gerarchico col Suo datore di lavoro.
Dunque, alla luce di quantosopra, La invitiamo a fornirci le Sue giustificazioni entro
5 giorni dal ricevimento dellapresente ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge
20 maggio 1970 n. 300, nonchédelle vigenti disposizioni contrattuali.”;
rappresentava, inoltre, che avevapresentato le proprie difese scritte il 24 giugno
2022; precisava che in data 30giugno 2022 il collega _____ lo aveva informato che
era tornato in servizio in quantogiudicato idoneo allo svolgimento dell’attività
lavorativa da parte del medicoaziendale; evidenziava che, malgrado le difese
rassegnate, il 13 luglio 2022 laAPS s.r.l., ritenute insufficienti le giustificazioni rese,
gli aveva comunicato illicenziamento con un provvedimento così testualmente
motivato:“Facendo seguito allanostra lettera di contestazione disciplinare del
14/06/2022, da Lei ricevuta inpari data, che qui deve intendersi integralmente
richiamata e trascritta, nonchédalle giustificazioni fornite a Suo nome dalla Signora
Marta Liguori, FILCAMS-CGIL,tramite controdeduzioni scritte nell’incontro del
24/06/2022, per precisarLe che lestesse non possono trovare completo
accoglimento, risultandoconfermati i comportamenti a Lei addebitati.
In sede di controdeduzioni, èstata offerta una nuova versione dei fatti diversa dalle
precedenti circostanze checonferma la gravità degli eventi e l’inadeguatezza con la
quale li ha gestiti.
La peculiarità e complessitàdella vicenda hanno resa necessaria una proroga per
l’irrogazione della sanzione.
I fatti sono stati accuratamenteesaminati prima di giungere alla presente
comunicazione della sanzione.
Valga osservare che il Suocomportamento ha esposto la Società ad un grave rischio
ed ha minato irrimediabilmente ilrapporto fiduciario.
Lei ha violato le norme in temadi sicurezza sul lavoro esponendo anche Suoi
colleghi a gravissimi rischi perla propria salute ed incolumità.
Nello specifico:
- in data 31/05/2022 alle ore18:40 Lei, in qualità di RSA/RLS, inviava una mal
avente per oggetto “Segnalazionesec. D. Lgs. 81/2008” al dott. MMM- liquidatore
giudiziale del Concordato 76/18APS Spa – nella quale riferiva, a distanza di quattro
giorni, un accadimentoasseritamente avvenuto in azienda il giorno 27/05/2022 alle
ore 17:15, nel quale undipendente aveva manifestato, in Sua presenza, “atti di
autolesionismo estremamentepreoccupanti… per i dovuti approfondimenti del
caso”;
- successivamente alle ore 18:54,inviava la suddetta mail al Responsabile delle
Risorse Umane (dott. MMM);
- il giorno 01/06/2022 Lei venivaconvocato dal Responsabile delle Risorse Umane e
dalla persona di riferimentoaziendale (dott.ssa Di MMM) per avere maggiori
dettagli su quanto accaduto;
- la richiesta veniva reiteratavia mail lo stesso giorno e, stante l’assenza di
riscontro, anche in data09/06/2022;
- solo in data 09/06/2022 alleore 23:01 veniva da Lei inviata una relazione al
Medico della società (dott. MMM)il cui inoltro veniva reiterato il giorno seguente
anche al Responsabile delleRisorse Umane;
- nella relazione indicata,contraddicendo a quanto affermato il 31/05/2022, riferiva
di aver assisto il 27/05/2022alle ore 17:07, ad una situazione di pericolo nella quale
un dipendente aveva manifestato,a Suo avviso, “l’intenzione di voler porre fine alla
sua vita gettandosi nel vuoto”.Dichiarava, altresì, di aver ritenuto dover comunicare
al liquidatore quanto accaduto inqualità di rappresentante della società e che il
Responsabile delle Risorse UmaneLe avrebbe “ordinato” di comunicare l’accaduto
al medico aziendale ex d.lgs.81/01 per gli adempimenti di sua competenza;
- valga osservare che lavariazione dell’orario in cui si sarebbe svolto il riferito
evento sarebbe avvenuta solo dopoche il Responsabile delle Risorse Umane
evidenziava la Sua uscita dailuoghi di lavoro alle ore 17:23, ovvero 8 minuti dopo
gli assenti gravi eventisegnalati;
- in occasione dell’audizione conl’assistenza dei sindacati modificava ancora una
volta la versione dei fattiindicando, in prima battuta, che la volontà di
autolesionismo del dipendente nonavrebbe mai rivestito carattere di estremo ed
imminente pericolo e che talepercezione era legata a priori a fatti personali; infatti
testualmente riferiva: “Talevolontà non ha mai presentato un carattere di estremo
ed imminente pericolo in quantoil lavoratore manifestava più che altro a voce il
proprio intendimento senza maiconcretamente porre in essere atti che lo esponevano
ad un rischio immediato dipericolo di vita”. Subito dopo riportava invece il reale
pericolo di tentato suicidio,dichiarando: “In effetti il Sig. _______ saliva su una sedia
vicino alla finestra che aprivama ad una ma ad una istanza tale che non consentiva
ragionevolmente di pensare adgesto ovvero un comportamento simbolico”, Non si
comprende infatti come non possaessere considerato in pericolo una persona che
sale su una sedia vicino allafinestra che apre volontariamente.
Orbene, la Sua condotta apparecensurabile sotto molteplici aspetti.
Le versioni rese sono talmentecontraddittorie tra loro da far pensare ad un
procurato allarme.
Ad ogni buon conto, assumendolaveridicità degli assunti Lei riportati, è indubbia:
- la violazione delle normeregolatrici la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il totale misconoscimento delleprerogative del datore di lavoro;
- l’esposizione dell’azienda adun grave ed irreparabile pregiudizio;
- l’omissione di qualsivogliaatto di soccorso verso un collega in pericolo;
Il tutto come analiticamentecontestato con missiva del 14/06/2022 da intendersi qui
interamente riportata.
Per quanto sopra, la Societàintende definire il presente procedimento con
l’irrogazione della sanzione dellicenziamento esonerandoLa dal prestare la Sua
attività durante il periodo dipreavviso.
Nel rispetto del periodo dipreavviso il rapporto di lavoro sin intende risolto in via
definitiva dal 13/07/2022 condecorrenza dal 14/07/2022.
La invitiamo a riconsegnaretutti, senza eccezione alcuna, i dispositivi aziendali e al
contempo la documentazione diproprietà di APS s.p.a., ovvero di APS s.r.l. dovesse
essere in Suo possesso.Cordialità”; soggiungeva che il 15 luglio 2022 aveva
impugnato il licenziamento,mettendo a disposizione dell’azienda le proprie energie
lavorative per la ripresa delservizio e che il tentativo di conciliazione innanzi
all’Ispettorato Territoriale diRoma aveva dato esito negativo; tutto ciò premesso,
rassegnava le conclusioni soprariportate, eccependo la genericità del licenziamento e
della contestazione, la mancanzadi coincidenza dei fatti contestati rispetto ai motivi
di recesso, l’invalidità e/oillegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti
materiali contestati,l’insussistenza di un’omissione di soccorso e del
misconoscimento del rapportogerarchico, l’insussistenza e giuridica irrilevanza della
mancanza di tempestività nellainformativa trasmessa al datore di lavoro,
l’nsussistenza di imprecisioni ocontraddizioni nella segnalazione, l’illegittimità del
licenziamento per riconducibilitàdella condotta ad una sanzione conservativa
prevista dal CCNL e persproporzione oggettiva e soggettiv,.
Instaurato il contraddittorio trale parti, si costituiva in giudizio la società convenuta,
contestando quanto evidenziatodal ricorrente, in particolare ribadendo la gravità dei
fatti a lui addebitati e lalegittimità del licenziamento intimato.
All’udienza del 6.12.2023 ilgiudice riservava la decisione.
Il ricorso è fondato e deveessere accolto.
Osserva il giudicante che,contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, i fatti
contestati in sede disciplinaresono riproposti nella lettera di licenziamento e,
pertanto, la censura attinentealla mancata corrispondenza tra quanto contestato e i
fatti posti a base dellicenziamento non può essere accolta, fatta eccezione per quanto
contenuto nella lettera dilicenziamento circa il grave e irreparabile danno a cui il
ricorrente avrebbe espostol’azienda, mai contestato in sede disciplinare. Con
riguardo, quindi, a tale fatto“nuovo” di cui alla lettera di licenziamento, lo stesso non
può trovare ingresso nellapresente sede per fondare l’eventuale decisione in ordine
alla legittimità delprovvedimento espulsivo, in quanto mai contestato
precedentemente.
Quanto al merito, si osserva cheal lavoratore è stato contestato di non avere
tempestivamente avvisato ildatore di lavoro della situazione di pericolo causata dalla
condotta tenuta dal dipendente__________ (che, una volta entrato nell’ufficio del
ricorrente, aveva avvicinato unasedia alla finestra e vi era salito spopra, dando
l’impressione di volersi lanciarenel vuoto) e della conseguente impossibilità per il
datore di lavoro di attivare leprocedure previste in materia di sicurezza sul lavoro di
cui al decreto legislativo81/2008, tenuto altresì conto del fatto che l’odierna parte
attrice era, all’epoca,rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; è stato inoltre
contestato il misconoscimentodelle prerogative del datore di lavoro, in quanto il
signor xxx avrebbe avvisato diquanto occorso persone non deputate a ricevere
l’informazione, nonché lacontraddittorietà della ricostruzione dei fatti da parte del
ricorrente che, a tal riguardo,avrebbe fornito diverse e contrastanti versioni e, infine,
l’omissione di soccorso neiconfronti del collega __________, in situazione di difficoltà.
Tali condotte, a dire del datoredi lavoro, integrando le ipotesi di cui all’articolo 220
del C.C.N.L., erano tali dalegittimare il licenziamento per giusta causa.
Tale assunto non appare in alcunmodo condivisibile e ciò per diversi ordini di
motivi.
Innanzitutto si rileva che ildatore di lavoro, solo nel costituirsi in giudizio e, pertanto,
tardivamente, ha rilevato che, asuo parere, la affermata contraddittorietà delle
versioni rese dal signor xxxrispetto alla condotta tenuta dal signor _____________,
dapprima segnalandola come digrave pericolo per l’incolumità personale di
quest’ultimo e, successivamente,sminuendone la portata con riguardo alla volontà di
porre in essere atti diautolesionismo, sarebbe da imputare alla volontà del ricorrente
di aiutare il collega ____________- chesi trovava in difficoltà perché aveva ricevuto
molteplici contestazionidisciplinari. Tale intento soggettivo del ricorrente appare
nella fattispecie del tuttoirrilevante tenuto conto che, come detto, non è mai stato
contestato all’interessato nè èstato menzionato nella lettera di licenziamento.
Con riferimento poi alle condottecontestate al dipendente e poste a base del suo
licenziamento le stesse appaionodel tutto insussistenti. Infatti, in primo luogo deve
osservarsi che non può ritenersiposta in essere dal ricorrente alcuna omissione di
soccorso ai danni del collega ___________, tenuto conto che il signor xxx ha lasciato
solo il collega dopo che costuiera uscito dal luogo di lavoro assieme al primo, una
volta ricevuta l’assicurazioneche si sarebbe fatto prescrivere dal medico curante un
periodo di riposo. Talecircostanza, peraltro, non è stata oggetto di contestazione da
parte del datore di lavoro e,pertanto, può ritenersi accertata in applicazione del
principio di cui all’articolo 115c.p.c. Per completezza, si ritiene opportuno precisare
che appare del tutto irrilevante,per la valutazione della sussistenza di tale fatto
contestato in via disciplinare,la circostanza che in ordine all’episodio che ha visto
coinvolto il ricorrente e ilsignor ___________, il primo abbia reso, in periodi di tempo
successivi, delle dichiarazionitendenti a sminuire la gravità dei fatti stessi. Infatti, la
contestazione relativaall’omissione di soccorso intanto può avere un senso in quanto
il datore di lavoro ha ritenutoche l’episodio si sia svolto nei termini rappresentati
nell’immediatezza dal signor xxx.Inoltre, quanto all’ulteriore illecito contestato,
non si comprende in cosa sarebbeconsistito il misconoscimento da parte del
ricorrente delle prerogative deldatore di lavoro, pure a lui ascritto disciplinarmente,
tenuto conto che il lavoratore haprovveduto ad avvisare di quanto accaduto il
liquidatore giudiziale dellasocietà nella sua qualità di legale rappresentante, seppur
dopo quattro giorni dall’occorso,dopo avere ricevuto la rassicurazione dal ___________
che sarebbe stato assente permalattia per 30 giorni (neppure tale circostanza è stata
smentita dal datore di lavoro e,pertanto, può ritenersi acclarata in applicazione del
principio di non contestazione dicui all’articolo 115 c.p.c.). Peraltro, come ammesso
dal datore di lavoro,sull’episodio in questione vi sono state successive
comunicazioni del lavoratore allaresponsabile delle risorse umane della resistente,
nonché al medico aziendale.Secondo la tesi del datore di lavoro, con tale condotta il
lavoratore non avrebbericonosciuto il rapporto gerarchico posto a fondamento del
rapporto. Tale assunto non apparecondivisibile poiché, contrariamente a quanto
affermato da parte resistente, ilricorrente, seppur a distanza di quattro giorni dai fatti,
dopo essersi accertatodell’assenza per malattia del signor _____________, ha provveduto ad
avvisare l’azienda dell’episodio,dovendosi sottolineare che neppure nel corso del
giudizio (come del resto nellalettera di contestazione disciplinare e in quella di
licenziamento) il datore dilavoro ha inteso indicare chi sarebbe stata la persona
tenuta a ricevere l’informazionein questione. Peraltro, proprio nella sua qualità di
rappresentante dei lavoratori perla sicurezza, il ricorrente ha provveduto alle relative
comunicazioni in favore deisoggetti sopra indicati che, dal canto loro, hanno
all’evidenza ulteriormentetrasmesso l’informazione ricevuta, tenuto conto della
successiva contestazionedisciplinare. Quanto alla mancata attivazione dei protocolli
in tema di sicurezza sul lavoro,da imputare al ricorrente a causa della tardiva
informazione, deve essere sin dasubito chiarito che la responsabilità in ordine a tale
peculiare aspetto ricadeesclusivamente sul datore di lavoro, eccezion fatta nei casi di
specifica delega, nellafattispecie non dedotta e pertanto da ritenere inesistente. Né il
datore di lavoro ha inteso nelpresente giudizio segnalare le iniziative in concreto
intraprese in ordine al fattosegnalato dal ricorrente, nè ha rappresentato di avere
proceduto all’audizione delsignor _________ al fine di chiarire le circostanze indicate
nella lettera di contestazione edi comprendere l’effettiva entità dell’accaduto. Da
quanto sin qui argomentato,pertanto, emerge con chiarezza l’insussistenza degli
illeciti disciplinari contestatial ricorrente, relativi al mancato tempestivo avviso in
ordine alla condotta tenuta daldipendente ____________, all’omissione di soccorso ai danni
di quest’ultimo e della affermataimpossibilità per il datore di lavoro di attivare le
procedure previste in materia disicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo
81/2008, al misconoscimento delleprerogative del datore di lavoro in quanto il signor
xxx avrebbe avvisato di quantooccorso persone non deputate a ricevere
l’informazione; si rileva,inoltre, che le diverse versioni dell’episodio fornite dal
ricorrente appaiono del tuttoirrilevanti dal punto di vista disciplinare in assenza di
una più puntuale specificazionedell’illecito, nella fattispecie del tutto assente.
Pertanto, il licenziamentooggetto di giudizio deve ritenersi illegittimamente intimato.
In riferimento alle conseguenzedell’illegittimità del licenziamento si deve
evidenziare che il ricorrente hainvocato l’applicazione della tutela reale, chiedendo
nelle conclusioni la reintegra eil risarcimento del danno. In proposito la parte
ricorrente ha dedotto che lasocietà convenuta occupa più di 15 dipendenti e non
risultano agli atti elementi incontrasto con tale allegazione. Sulla materia dell’onere
della prova del requisitodimensionale sono intervenute le Sezioni Unite della
Cassazione, le quali componendoil contrasto giurisprudenziale hanno affermato che
“In tema di riparto dell'onereprobatorio in ordine ai presupposti di applicazione
della tutela reale o obbligatoriaal licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti
costitutivi del dirittosoggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano
processuale, dell'azione diimpugnazione del licenziamento sono esclusivamente
l'esistenza del rapporto dilavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo,
mentre le dimensionidell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge
n. 300 del 1970, costituiscono,insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti
impeditivi del suddetto dirittosoggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere
provati dal datore di lavoro. Conl'assolvimento di quest'onere probatorio il datore
dimostra - ai sensi delladisposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che
l'inadempimento degli obblighiderivatigli dal contratto di lavoro non è a lui
imputabile e che, comunque, ildiritto del lavoratore a riprendere il suo posto non
sussiste, con conseguentenecessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al
risarcimento pecuniario.L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del
datore di lavoro persegue,inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile
l'esercizio del diritto dellavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è
privo della"disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratorioccupati
nell'impresa.” (Cass. civ. Sez.Unite, Sentenza n. 141 del 10 gennaio 2006 e nello
stesso Cass. civ. Sez. Lavoro,Sentenza n. 12722 del 29 maggio 2006, Cass. civ. Sez.
Lavoro, Sentenza n. 13945 del 16giugno 2006, Cass. civ. Sez. Lavoro Sentenza n.
15948 del 13 luglio 2006, Cass.civ. Sez. Lavoro Sentenza n. 19275 del 08 settembre
2006 e Cass. civ. Sez. LavoroSentenza n. 6344 del 16 marzo 2009). Alla luce di tale
insegnamento della Suprema Cortesi deve ritenere che gravi sul datore di lavoro
l’onere di provare il requisitodimensionale ai fini dell’applicazione della tutela
obbligatoria in luogo dellatutela reale e che in assenza di tale prova si applichino le
disposizioni di cui all’art. 18dello statuto dei lavoratori.
Quanto all’aliunde perceptum etpercipiendum eventuale, stante la genericità delle
allegazioni della societàconvenuta, nulla è stato dimostrato. Infatti “in riferimento ai
licenziamenti illegittimirispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300
del 1970, ai fini dellaliquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non
percepite dal lavoratore non ènecessaria la dimostrazione da parte dello stesso della
permanenza dello stato didisoccupazione per tutto il periodo successivo al
licenziamento, poiché grava suldatore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio
di presunzioni semplici,l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", alloscopo
di conseguire ilridimensionamento della quantificazione del danno” (Cass. n.
5662/1999). Alla luce delleconsiderazioni che precedono, in applicazione dell'art. 18
comma 7 della Legge 20 maggio1970, n. 300 - come modificato dalla Legge 28
giugno 2012, n. 92 - illicenziamento deve essere annullato e la Società resistente va
condannata alla reintegrazionedel ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al
pagamento di un'indennitàrisarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di
fatto, nei limiti di dodicimensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali maturati nellostesso periodo maggiorati degli interessi. Sulle somme
dovute dovranno essere applicatiinteressi e rivalutazione. In proposito la Suprema
Corte ha chiarito che “In base aconsolidati e condivisi orientamenti di questa Corte,
il credito azionato dal(OMISSIS), per il risarcimento del danno da licenziamento
illegittimo, sebbene non siasinallagmaticamente collegato con una prestazione
lavorativa, rappresenta pursempre l'utilità economica che da questa il lavoratore
avrebbe tratto ove la relativaesecuzione non gli fosse stata impedita
dall'ingiustificato recesso dellacontroparte e quindi rientra nell'ambito previsionale
dell'articolo 429 cod. proc.civ., comportante il cumulo tra interessi e risarcimento
del danno da rivalutazionemonetaria, considerati come componenti automatiche del
credito stesso (vedi, per tutte:Cass. 23 gennaio 2003, n. 1000 e Cass. 6 settembre
2006, n. 19159). Ciò comportal'attribuibilità di ufficio sia della rivalutazione
monetaria sia degli interessilegali, con decorrenza dalla data del licenziamento
sulla somma capitale via viarivalutata”. (Cass. civ., Sezione Lavoro Sentenza n.
11235 del 21 maggio 2014).
La soccombenza determina lacondanna alle spese di lite, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 18della Legge n. 300/1970 e 1, commi 47 e segg. della
Legge 92/2012,
annulla il licenziamento intimatoal ricorrente con la lettera del 13 luglio 2022;
ordina a YYY in persona dellegale rappresentante pro
tempore, di reintegrare xxx nelposto di lavoro, con ogni conseguenza di
legge e di contratto collettivoed individuale e la condanna a corrispondere al
ricorrente una indennitàrisarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di
fatto entro il limite delledodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali come per legge, oltre alversamento dei contributi previdenziali e assistenziali
per lo stesso periodo maggioratidegli interessi legali;
condanna la Società convenuta, inpersona del legale rappresentante pro tempore, a
rifondere al ricorrente le spesedi lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre
accessori come per legge;
ordinanza esecutiva per legge;
manda alla cancelleria per lacomunicazione della presente ordinanza.
Roma, 19 dicembre 2023
Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti