Non può essere licenziato il lavoratore che denuncia il datore di lavoro per violazione della sicurezza sul lavoro

Cassazione civile, Sezione lavoro, Ordinanza 19/12/2024 n 33452
Illegittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva denunciato le precarie condizioni lavorative agli ispettori del lavoro
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Rel. Consigliera

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14899-2022 proposto da:

A.A. ALLUMINIO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BARRACO, ANDREA SITZIA;

- ricorrente principale -

contro

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARTA CAPUZZO, GIANCARLO MORO;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonché contro

A.A. ALLUMINIO Spa;

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 211/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 851/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Venezia ha accolto il reclamo principale di B.B. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato al predetto il 26 luglio 2016 e condannato la A.A. Alluminio Spa alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria nel limite di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi del novellato art. 18, comma 4, St. lav. Ha respinto il reclamo incidentale della società.

2. La Corte territoriale ha premesso che al B.B. era stato contestato di avere inviato allo Spisal (#Servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro e per conoscenza alla direzione aziendale una lettera, datata 22 giugno 2016, con cui si segnalavano alcune problematiche attinenti alla sicurezza dei lavoratori (interventi su macchine contenenti amianto, sovrapposizioni tra ditte esterne e maestranze interne, alte temperature al di fuori delle zone a temperatura controllata). Ha accertato che le criticità segnalate erano avvertite non solo dal B.B. ma da un significativo numero di lavoratori che, subito dopo la contestazione disciplinare per cui è causa, avevano sottoscritto un documento intitolato "dignità al lavoro" condividendo i contenuti della denuncia presentata dal collega; che tra i sottoscrittori di questo documento compariva anche il nome di un lavoratore, vittima, poco tempo dopo (dicembre 2016) di un infortunio mortale; che dopo il licenziamento del B.B. i lavoratori, con il supporto della organizzazione sindacale Fiom, avevano organizzato alcuni scioperi per protestare contro l'espulsione del lavoratore a causa della denuncia in oggetto. L'istruttoria testimoniale aveva confermato le criticità oggetto di segnalazione e ciò, secondo i giudici di appello, portava ad escludere in capo al B.B. la piena consapevolezza di insussistenza dell'illecito denunciato e quindi il carattere calunnioso dell'esposto inoltrato. Né l'intento calunnioso poteva desumersi dalla circostanza che il lavoratore si era rivolto alla pubblica autorità senza prima segnalare quei fatti al datore di lavoro non essendo la facoltà di denuncia sottoposta a limiti procedurali. La sentenza impugnata ha giudicato insussistente il fatto contestato ed applicato la tutela di cui all'art. 18, comma 4 cit., escludendo il connotato di ritorsività o discriminatorietà dell'atto di recesso.

3. Avverso la sentenza la A.A. Alluminio Spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. B.B. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

Motivi della decisione
Ricorso principale della A.A. Alluminio Spa.

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dall'art. 2105 c.c., dell'art. 21 Cost. e dell'art. 1 St. Lav. per avere la sentenza d'appello sussunto la fattispecie nell'ambito del diritto di denuncia e non del diritto di critica. La società assume che l'esposto presentato dal dipendente allo Spisal non avesse i tratti tipici della denuncia come definiti dall'art. 333 c.p.p. ma rappresentasse una segnalazione quale modalità di esercizio del diritto di critica.

2. Il motivo è infondato non essendo in alcun modo configurabile l'errore di sussunzione, che si addebita alla sentenza d'appello, per avere qualificato la fattispecie in esame come esercizio del diritto di denuncia da parte del lavoratore anziché come esercizio del diritto di critica.

3. Con plurime decisioni (v. Cass. n. 25799 del 2019; n. 22375 del 2017; n. 4125 del 2017; n. 996 del 2017; n. 14249 del 2015; n. 8077 del 2014; n. 6501 del 2013) questa Corte ha riconosciuto al lavoratore il diritto di denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti in azienda come distinto dal diritto di critica, attinente invece alle opinioni espresse dal lavoratore nello svolgimento o in relazione al rapporto di lavoro e attratto nella tutela di cui all'art. 21 Cost.

4. Si è parimenti escluso che il diritto di denuncia operi nei ristretti limiti dell'art. 633 c.p.p., essendo lo stesso, invece, comprensivo di segnalazioni rivolte anche all'autorità amministrativa (v. Cass. n. 4125 del 2017 a proposito della condotta del lavoratore che denuncia all'autorità giudiziaria o amministrativa competenti fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro).

5. Nei precedenti citati si è sottolineato il nesso tra il diritto di denuncia e l'interesse pubblico a che il lavoratore, come ogni cittadino, collabori alla segnalazione di condotte illecite. Si è infatti escluso che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. possa essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, giacché in tal caso si correrebbe il rischio di scivolare verso - non voluti, ma impliciti - riconoscimenti di una sorta di "dovere di omertà" (ben diverso da quello di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.) che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento (Cass. n. 4125 del 2017; n. 6501 del 2013). Su questa chiara direttrice si muove la legislazione in materia di wistelblowing, di cui alla legge n. 197 del 2017 e al recente decreto legislativo n. 24 del 2023, di attuazione della direttiva UE 2019/1937, entrambi non applicabili ratione temporis.

6. Con indirizzo unanime (v. sentenze sopra citate) si è affermato che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti in azienda non può di per sé integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a condizione che non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima, che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi, e purché il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti. Si è ulteriormente specificato che, a differenza delle ipotesi in cui è in discussione l'esercizio del diritto di critica, in caso di denuncia penale (o amministrativa) presentata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro non rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio, e, quindi, può avere rilevanza disciplinare, giacché ogni denuncia si sostanzia nell'attribuzione a taluno di un reato (o illecito amministrativo), per cui non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà senza incolpare il denunciato di una condotta obiettivamente disonorevole (Cass. n. 22375 del 2017; n. 4125 del 2017; n. 15646 del 2003 cit.).

7. A tali principi di diritto si è rigorosamente attenuta la Corte territoriale che, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha escluso qualsiasi intento calunnioso da parte del lavoratore e, prima ancora, la consapevolezza del medesimo di insussistenza delle criticità segnalate.

8. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in via subordinata, violazione o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 1, legge 604 del 1966, dell'art. 18 St. lav. per avere la sentenza ritenuto insussistente il fatto contestato al lavoratore sull'erroneo presupposto che il dipendente avesse agito in buona fede e senza essere consapevole dell'inesistenza degli illeciti contestati, nonostante fosse acclarato che lo Spisal, intervenuto a seguito dell'esposto, non aveva riscontrato alcuna infrazione.

9. Il motivo è inammissibile.

Come affermato da questa Corte, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto e si risolve nella negazione o affermazione erronea di esistenza o inesistenza di una norma oppure nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede; il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Si è parallelamente precisato che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016).

10. La Corte d'Appello con ampia e dettagliata motivazione e in base all'esame delle deposizioni testimoniali e dei documenti prodotti (tra cui fotografie) ha accertato che il B.B. si era fatto portatore, attraverso l'esposto in questione, di problematiche realmente esistenti in azienda e avvertite e condivise dai suoi colleghi di lavoro (come dimostrato dal documento "dignità al lavoro" dai medesimi sottoscritto dopo la contestazione disciplinare verso il B.B. e dallo sciopero di protesta per il suo licenziamento). In base a tale accertamento fattuale, i giudici di appello hanno escluso il carattere calunnioso della denuncia. La società ricorrente oppone a tale ricostruzione in fatto, una diversa ricostruzione che fa leva esclusivamente sull'esito del controllo eseguito dallo Spisal, al fine di ritenere dimostrata la consapevolezza di insussistenza dell'illecito e quindi il fine calunnioso del lavoratore. Tale critica, in quanto attiene esclusivamente alla quaestio facti, si colloca in un ambito diverso dal vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, ove pure riqualificata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., risulta in concreto inammissibile per la disciplina della cd. doppia conforme.

11. Esclusa l'antigiuridicità della condotta, la Corte d'Appello ha correttamente qualificato il fatto contestato come insussistente ed applicato la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4 cit. (in tal senso v. Cass. n. 25799 del 2019).

12. Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la sentenza d'appello omesso di considerare la critica giornalistica a cui è stata esposta la A.A. Alluminio Spa.

13. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d'appello, incentrata sul legittimo esercizio del diritto di denuncia da parte del lavoratore, rispetto a cui nessun rilievo può assumere la critica giornalistica nei confronti della società, peraltro sviluppatasi dopo il licenziamento del B.B. e in relazione alle motivazioni dello stesso.

Ricorso incidentale di B.B.

14. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1345 e 2119 c.c. e dell'art. 18, comma 1, St. Lav. come modificato dalla legge 92 del 2012, per avere la sentenza d'appello omesso di dichiarare la nullità del licenziamento perché dettato da motivo illecito determinante pur dopo avere accertato la totale insussistenza del fatto contestato.

15. Il motivo non è fondato.

Come già affermato da questa Corte, l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019 da ultimo v. Cass. n. 6838 del 2023), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).

16. Si è precisato che l'onere di prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio e che si tratta di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole (così Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione).

17. Poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell'elemento psicologico o alla finalità dell'atto datoriale, la sua efficacia determinativa esclusiva va verificata in relazione all'assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite, restando su un piano ancora diverso la valutazione di tali ragioni rispetto ai parametri normativi di giusta causa o giustificato motivo (v. Cass. n. 741 del 2024, in motivazione; n. 17266 del 2024).

18. Da tali premesse discende che, poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta rilievo disciplinare (nella specie, denuncia diffamatoria e calunniosa), la riconduzione della stessa all'esercizio del diritto di denuncia, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti volutamente punitivo.

19. Nel caso di specie, l'accertamento di insussistenza del fatto contestato, per difetto di prova di qualsiasi intento calunnioso alla base dell'esercizio del diritto di denunciare all'autorità competente problematiche inerenti alle condizioni di lavoro, non conduce automaticamente a qualificare come ritorsivo il licenziamento, in difetto di elementi ulteriori che depongano in tal senso ed avendo la Corte d'Appello valorizzato, in senso collidente col citato intento ritorsivo, la pregressa condotta della società che, a fronte di segnalazioni in passato effettuate dal B.B., nella veste di delegato sindacale, sia allo Spisal e sia alla direzione aziendale, non aveva mai fatto ricorso al potere disciplinare.

20. Le ragioni finora esposte conducono al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.

21. Il rigetto dei ricorsi costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020), nei confronti dei ricorrenti principale e incidentale.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Roma il 19 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2024.

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