Il lavoratore non può essere licenziato per superamento del periodo di comporto che se l’assenza per malattia è dovuta alla negligenza del datore di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 16783-2023 proposto da:
AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZIONE S. FILIPPO DEL MELA E.T.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE SORBELLO, GAETANO SORBELLO;
- ricorrente -
contro
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO MAIORANA 9, presso lo studio FAZZARI, rappresentata e difesa dall'avvocato AURORA FRANCESCA NOTARIANNI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 450/2023 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/06/2023 R.G.N. 176/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha accolto le domande proposte da A.A. nei confronti dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici - AIAS, Sezione S. Filippo del Mela, Onlus per la declaratoria di nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto in data 9.5.2016.
2. La Corte territoriale ha, per quel che interessa, rilevato che il datore di lavoro aveva violato l'obbligo di formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 trascurando di organizzare corsi sulla prevenzione dei rischi (con particolare riguardo alla movimentazione di pazienti non autonomi, considerata la mansione svolta di fisioterapista domiciliare, e alla sindrome del tunnel carpale sofferta), con conseguente connessione causale tra le assenze per malattia effettuate dalla lavoratrice e detto inadempimento, configurazione di una tecnopatia ed esclusione di tali assenze dal computo del periodo di comporto.
3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 112, 345, 437 c.p.c. avendo, la Corte territoriale ammesso, inammissibilmente, in sede di appello domande nuove che alteravano profondamente la causa petendi dell'originaria domanda.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 2087 c.c., del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in specie dell'art. 37, avendo, la Corte territoriale, proposto in grado di appello specifici, nuovi, motivi quali la violazione dell'art. 2087 c.c. e degli obblighi di formazione ex art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Inoltre, la Corte territoriale ha fornito una motivazione illogica e contraddittoria perché ha accolto la modifica sostanziale dell'azione, né ha tenuto conto della comunicazione fatta il 2.12.2016 al direttore sanitario (come è emerso dalla deposizione testimoniale).
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quanto la parte ricorrente omette di trascrivere gli atti processuali su cui la censura si fonda, quantomeno nelle parti essenziali e in modalità comprensibile (essendo state riprodotte alcune pagine, solo le dispari, del ricorso introduttivo del giudizio nonché alcune, sparse, pagine della memoria di costituzione in primo grado), e di indicare la collocazione degli atti depositati in allegato al ricorso per cassazione. Come statuito da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico,
impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato "ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati" (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti del tutto omessi nel caso di specie.
5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
6. Le censure formulata come violazione di legge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
7. Inoltre, la valutazione della correttezza della motivazione rientra nel diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell'art. 360 c.p.c. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede.
8. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Associazione ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c.
9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di A.A. a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2025.