Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio anche se vi è sol violazione dell'art 2087 cc e non di norme del TU Sicurezza

Cassazione Civile Sezione Lavoro Ordinanza 5/4/2024 n 9120 relatrice Cons. Dott.ssa Carla Ponterio
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio che si verifica come conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, salvo condotta abnorme del lavoratore
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Cassazione Ordinanza 5/4/2024 n 9120

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE LAVORO CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

 

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

 

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

 

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

 

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere Rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso 15190-2022 proposto da:

 

A.A., elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PECdell'avvocato LUCIANO NOCE, che lo rappresenta e difende;

 

- ricorrente -

 

Contro

 

ITALTRASPORTI Srl IN LIQUIDAZIONE, in persona delLiquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso laCANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato GIANLUCA BOZZELLI;

 

- controricorrente -

 

avverso la sentenza n. 1311-2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06-04-2022 R.G.N. 415-2021;

 

udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 30-01-2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

 

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l'appello dellaSrl Itraltrasporti in liquidazione e, in riforma della sentenza di primo grado,ha respinto la domanda di A.A., volta ad ottenere il risarcimento de dannodifferenziale conseguente all'infortunio occorso il 24 aprile 2012.

 

2. La Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, conmansioni di autista, aveva allegato di essere caduto mentre provvedeva adeffettuare il rifornimento di gasolio per il camion che aveva in dotazione; chela caduta era stata causata dall'intralcio costituito dal tubo di erogazionedell'impianto di rifornimento, sito presso la sede aziendale, mentre egli sitrovava posizionato su una piattabanda collocata ad un livello inferiorerispetto al distributore.

 

3. I giudici di appello hanno ritenuto che le provetestimoniali, assunte in primo grado e poste a base della decisione diaccoglimento del ricorso da parte del tribunale, non consentivano in realtà diricostruire la dinamica dell'incidente poiché i testimoni non avevano assistitoin maniera diretta al suo verificarsi ed avevano riferito unicamente di unacaduta, per essere il A.A. inciampato nel tubo di erogazione del carburantementre riforniva l'automezzo, manovra che, come autotrasportatore, eseguiva ormaida molti anni. Hanno rilevato che né dalle deposizioni testimoniali né dalricorso introduttivo del giudizio emergevano le norme di prevenzione violatedal datore di lavoro e che l'incidente era quindi da attribuire a negligenza eimprudenza dello stesso lavoratore.

 

4. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. La Srl Itraltrasporti in liquidazioneha resistito con controricorso.

 

5. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., comemodificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

 

Motivi della decisione

6. Con l'unico motivo del ricorso il lavoratore hadenunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione ofalsa applicazione dell'art. 2087 c.c., degli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 81del 2008, dell'art. 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto storicodecisivo.

 

7. Il ricorrente ha dedotto di avere allegato, fin dalricorso introduttivo del giudizio (che ha trascritto nelle parti essenziali ap. 8), che l'infortunio si era verificato nell'espletamento dell'attivitàlavorativa, presso la sede operativa della società datoriale sita in N e che,nell'effettuare il rifornimento di gasolio al camion in dotazione presso ildistributore ivi collocato, era caduto a terra a causa dell'intralciocostituito dal tubo di erogazione sprovvisto di sistema di sicurezza. Ha aggiuntoche tale dinamica era riportata nella denuncia di infortunio (riprodotta nelcorpo del ricorso e localizzata - doc. 6 allegato al ricorso di primo grado)trasmessa dalla società all'Inail, che aveva riconosciuto e indennizzatol'infortunio. Ha affermato di avere, fin dal ricorso introduttivo del giudizio(v pp. 11-12 del ricorso in cassazione), argomentato sulla nocività del luogodi lavoro e, precisamente, sul fatto che "il tubo andava a cadere su unapiattabanda posizionata in maniera irregolare al di sotto del distributore eper l'intera estensione dello stesso, creando una sporgenza da uno dei due lati(cfr. rilievi fotografici allegati). La collocazione della piattabandadeterminava un dislivello tra la superficie di calpestio e il distributore,atteso che la stessa fuoriusciva da uno dei due lati dell'erogatore, creandouna sporgenza.. L'incidente poteva essere evitato modificando lo stato deiluoghi ovvero apponendo delle apposite barriere protettive eliminando ildislivello...nonché adottando un sistema di riavvolgimento automatico dellapompa...L'incidente ...è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità deldatore di lavoro...per non avere apprestato le opportune misure di sicurezzanell'area di sosta dove è ubicato il serbatoio del gasolio per consentire ilrifornimento dei mezzi".

 

8. Il ricorso è fondato.

 

9. L'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema diprevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro, impone all'imprenditore diadottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisicadei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi dilavoro e, in generale, della realtà aziendale. L'obbligo di sicurezza impostodall'art. 2087 c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tralavoratore e datore di lavoro ed è fonte di responsabilità contrattuale.

 

10. La formulazione della norma in esame, attraversol'espresso riferimento alle "misure che secondo la particolarità dellavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integritàfisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", correlal'obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cuiil lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavorol'adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che,seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche edall'esperienza riferite ad un determinato momento storico.

 

11. Le caratteristiche dell'obbligo di sicurezza, comeappena delineate, si riflettono sul contenuto degli oneri di allegazione eprova che gravano sul creditore dell'obbligo medesimo, il lavoratore. Questi,ove agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento integrale del dannopatito a seguito di infortunio, ha l'onere di provare il fatto costituentel'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed ildanno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzioneex art. 1218 c.c. (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016;n. 16003 del 2007).

 

12. Sulla allegazione del "fatto costituenteinadempimento" occorre, tuttavia, svolgere alcune precisazioni, partendodalla premessa che "l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica diuna determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di unobbligo preesistente, (e ciò) comporta che la relativa allegazione debbamodularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di taleobbligo" (v. Cass. n. 29909 del 2021, in motivazione, p. 6 par. 5.8., eprecedenti ivi richiamati).

 

13. Posto che l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo ditutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senzaulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissivedestinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non puòestendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche"norme di cautela violate", come preteso dalla Corte di merito,specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cuimolteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogodi lavoro ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratorealleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo dilavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione dellaprestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e ildanno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datorialel'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predispostotutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamentepossibile, i rischi esistenti.

 

14. In altri termini, l'identificazione dell'inadempimento,quale componente dell'onere di allegazione del lavoratore, "deve esseremodulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità opeculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo"(v. Cass. n. 29909 del 2021 cit., in motivazione, con cui è stata cassata lapronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno,in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissivenecessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale"deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che avevavisto il dipendente, macchinista di Trenitalia Spa, colpito all'occhio daschegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era inattesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).

 

15. Nella fattispecie oggetto di causa, il lavoratore nelricorso introduttivo della lite ha descritto lo stato dei luoghi aziendali,esattamente del distributore ove egli doveva fare rifornimento per il veicoloin dotazione, sottolineando l'esistenza di un dislivello tra il piano dicalpestio e il distributore e la assenza di barriere protettive e di sistemi diriavvolgimento automatico della pompa, condizioni tali da rendere concreto ilpericolo di caduta nell'esecuzione delle operazioni di rifornimento (v. ricorsoper cassazione p. 11-12 in cui sono trascritti brani del ricorso introduttivodi primo grado).

 

16. Occorre, ancora e sotto diverso profilo, considerareche, in materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, il datoredi lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, èesonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbiaassunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanzarispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegueche, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore,l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenzadell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazionedell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, nonrilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, postoche il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la suaimprudenza e negligenza (Cass. n. 27127 del 2013; n. 798 del 2017; n. 16026 del2018);

 

17. La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazionedei principi finora richiamati, sia quanto al contenuto dell'onere diallegazione e prova del lavoratore, avendo ritenuto necessaria l'individuazionedelle norme di prevenzione violate, e sia nella valutazione della eventualenegligenza di quest'ultimo, avendo considerato la stessa idonea da sola adelidere la responsabilità datoriale.

 

18. Per tali ragioni, accolto il ricorso, deve cassarsi lasentenza impugnata e rinviarsi la causa alla medesima Corte d'appello, indiversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecieconformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, oltre che allaregolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.

 

Conclusione

Così deciso nell'adunanza camerale del 30 gennaio 2024

 

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2024

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