Il danno complementare civilistico del lavoratore non viene assorbito dalle erogazioni Inail
Cassazione Civile Sezione 6 sentenza 29/07/2022 n 23767
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 29/07/2022
Fatto
1. Nel 2013 A.K., a seguito di un infortunio sul lavoro, patì la frattura del femore sinistro.
Venne di conseguenza sottoposto ad un intervento di artroprotesi eseguito presso l’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, presidio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” (d’ora innanzi, per brevità, “la AO”).
2. Nel 2015 il paziente, assumendo che l’intervento fosse stato eseguito in modo imperito, e che da esso fossero derivati postumi permanenti più gravi di quelli altrimenti prevedibili, convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la AO, chiedendone la condanna risarcimento del danno.
L’Azienda si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, che il paziente in conseguenza dell’infortunio aveva incassato un indennizzo da parte dell’Inail, e che quell’indennizzo aveva integralmente ristorato il danno.
3. Con sentenza 20 novembre 2017 n. 6054 il Tribunale di Palermo ritenne sussistente la responsabilità dell’azienda, ma rigettò la domanda sul presupposto che il danno patito dall’attore era già stato integralmente indennizzato dall’Inail.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
4. Con sentenza 18 agosto 2020 n. 1212 la Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese. La Corte d’appello ritenne che:
-) il paziente in conseguenza dell’errore dei sanitari aveva riportato un’invalidità permanente del 19%;
-) se l’intervento fosse stato eseguito correttamente, il paziente avrebbe comunque riportato un’invalidità permanente presumibile del 16%;
-) correttamente, pertanto, il Tribunale aveva liquidato il danno iatrogeno monetizzando l’una e l’altra delle suddette invalidità, e sottraendo la seconda dalla prima;
-) in conseguenza del suddetto infortunio, l’INAIL aveva costituito in favore della vittima una rendita di euro 248,04 mensili;
-) il valore capitale della suddetta rendita ammontava ad euro 38.261,12, con la conseguenza che “le prestazioni Inail risultano satisfattive (anche) dei danni, pari ad euro 16.922, ascrivibili a responsabilità dell’odierna appellata”.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.K. con ricorso fondato su un motivo.
L’AO ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria (puramente reiterativa dell’istanza di accoglimento del ricorso).
Diritto
1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione di sei diverse norme di legge, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c.
Nella illustrazione del motivo si formula una censura così riassumibile:
-) con l’atto introduttivo del giudizio l’attore aveva domandato la condanna della AO al risarcimento sia del danno biologico, sia “delle voci di danno non patrimoniale non previste dalla tabella Inail”;
-) l’INAIL non indennizza il danno biologico temporaneo, né il danno morale, con la conseguenza che rispetto a tali voci di danno non avrebbe potuto operare la compensatio lucri cum damno, applicata invece dai giudici di merito.
1.1. Il motivo è fondato.
Va premesso che l’odierno ricorrente, in primo grado, chiese la condanna dell’AO “al risarcimento del danno c.d. complementare, costituito dalle voci di danno non patrimoniale non previste dalla Tabella INAIL” (così la memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., nonché la comparsa conclusionale, trascritte alle pp. 8- 9 del ricorso per cassazione).
E’ largamente invalsa, nella prassi forense e nel lessico giurisprudenziale, la consuetudine di definire “danno complementare”, nel caso di infortunio sul lavoro od in itinere, i pregiudizi che, pur costituendo un danno risarcibile dal punto di vista del diritto civile, non vengono indennizzati dall’Inail.
Tali pregiudizi, notoriamente, sono rappresentati dal danno biologico temporaneo, dal danno morale, dalla c.d. “personalizzazione” del danno biologico (ed in tal senso l’espressione “danno complementare” è stata più volte utilizzata da questa stessa Corte: ex plurimis, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17655 del 25/08/2020; Sez. L - , Sentenza n. 9166 del 10/04/2017).
L’odierno ricorrente, pertanto, in primo grado allegò l’esistenza di pregiudizi non oggetto di copertura indennitaria da parte dell’Inail.
1.2. Il giudice di merito, senza accertare in facto l’esistenza di tali pregiudizi, ha rigettato la domanda attorea, sul presupposto che l’indennizzo erogato alla vittima dall’Inail era superiore al credito vantato dalla vittima per danno biologico permanente, liquidato secondo i criteri civilistici.
Il giudice di merito, dunque, ha evidentemente ritenuto compensati tutti i danni lamentati dall’attore, per effetto della costituzione in suo favore della rendita per danno biologico da parte dell’Inail.
Tuttavia la compensatio lucri cum damno può operare soltanto per le poste risarcitorie che abbiano formato oggetto di copertura assicurativa da parte dell’assicuratore sociale (Sez. U - , Sentenza n. 12564 del 22/05/2018).
L’Inail, però, non assicura il danno biologico temporaneo, né il danno morale (art. 13 d. lgs. 38/2000).
Tali voci di danno, pertanto, non formando oggetto di indennizzo da parte dell’Inail, non potevano restare “assorbite” dalla rendita erogata dall’assicuratore sociale, e di conseguenza il giudice di merito non poteva esimersi dall’accertarne in punto di fatto l’esistenza e l’entità.
1.3. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinché il giudice di merito provveda sulla domanda di risarcimento del danno c.d. “complementare”, accertandone l’esistenza e l’entità.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile