C'è caporalato se il lavoratore viene retribuito 28/29 euro al giorno a fronte di una retribuzione che dovrebbe arrivare a più del doppio e paga 6 euro al giorno al caporale per il passaggio sui campi

Cassazione Penale Sez. 4 20 aprile 2022 n 15186
La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali equivale a caporalato
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2022, n. 15186

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 21/04/2021

Fatto

1, L’indagato G.G. ricorre avverso |'ordinanza emessa in data 20/07/2020 dal Tribunale di Catanzaro che in parziale riforma dell’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Castrovillari che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 81,110, 603—bis commi 1 n. 2, 3 n. 1, 2, 3, e comma 4 n. 1 e 3, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora in San Lorenzo del Vallo.
2. L’indagato lamenta innanzitutto la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 309, 273 cod. proc. pen. nonché agli artt. 81,110,603—bis cod. pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione al materiale probatorio utilizzato per riaffermare i gravi indizi di colpevolezza.

Nell'ambito di un'indagine per vari fatti di sfruttamento del lavoro, in continuazione, ai sensi dell'art. 603-bis cod. pen., per una condotta avviata nel mese di aprile 2018, la difesa rileva innanzi tutto che, a fronte delle diverse decine di lavoratori assunti dalla Full Agricola S.r.l., nel caso concreto risultano condotti e reclutati presso la stessa soltanto 15 braccianti che avrebbero svolto attività lavorativa in condizioni di sfruttamento; tra questi alcuni non risulterebbero aver avuto rapporti di lavoro con tale società agricola e rimarrebbero soltanto otto lavoratori sorpresi a bordo del pulmino di A..
3. Secondo il ricorrente le risultanze delle indagini evidenzierebbero che presso la Full Agricola srl l'indagato G.G. sarebbe soltanto uno dei dipendenti, peraltro nominato RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale si sarebbero rivolti gli stessi dipendenti per essere reclutati quale manodopera agricola.
4. La difesa del ricorrente, inoltre, evidenzia una serie di fatti in base ai quali il lavoro agricolo si sarebbe limitato soltanto ad alcuni periodi per ragioni stagionali e comunque sarebbe stato condizionato da fattori atmosferici, da esigenze di raccolta e produzione. La discontinuità, pertanto, dell'attività prestata dai braccianti non deporrebbe a favore del rapporto lavorativo costante.
Rispetto al lavoro prestato senza alcuna sicurezza, la vigilanza sui braccianti - secondo quanto esposto dalla difesa - sarebbe semplicemente lo svolgimento del ruolo di mero controllore della regolarità esercitato da parte dell'indagato G.G.. Infine, circa la retribuzione, osserva la difesa che il pagamento della stessa veniva effettuato puntualmente con bonifico bancario da parte dell'amministrazione della Full agricola srl presso cui operava l'indagato.
5. Con un secondo motivo di ricorso imputato lamenta la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, 274 cod. proc. pen. circa la sussistenza delle esigenze cautelari che a parere del ricorrente sarebbero esposte nella motivazione del provvedimento impugnato in modo illogico e contraddittorio in quanto a fronte di una condotta illecita contestata perché esercitata presso la Full Agricola s.r.l. esclusivamente nell'anno 2018, non vi sarebbero né prima, né dopo, segnalazioni o addebiti di comportamenti irregolari tra l'azienda e il caporale P..

Diritto


1. In ordine ai motivi di ricorso riguardanti la gravità degli indizi poste a fondamento della misura cautelare, il Collegio osserva che l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro ha spiegato la gravità dei fatti emersi nel corso dell'indagine condotta dalla Procura di Castrovillari che ha fatto emergere la forma classica di sfruttamento del lavoro in agricoltura ai danni di numerosi braccianti di nazionalità rumena o extracomunitari, questi ultimi spesso reclutati presso i centri di accoglienza e comunque privi dei permessi di soggiorno.
2. Già nell'anno 2017, infatti, operatori della Guardia di Finanza accertavano che a bordo di un autoveicolo condotto da A. erano presenti sette braccianti agricoli.
3. Si noti che i braccianti dichiaravano di percepire una misera retribuzione di euro 28-29 al giorno per la raccolta delle fragole e a loro volta di corrispondere 6 euro allo stesso autista per il trasporto sul luogo di lavoro. Si tratta di elementi che univocamente indicano l'assoggettamento a condizioni retributive misere, accettate a causa delle disagiate condizioni economiche e sociali dei lavoratori.
4. Procedendo di conseguenza ad una intensa attività di intercettazioni telefoniche, con servizi di osservazione e pedinamento, di localizzazioni GPS nonché all'assunzione di varie sommarie informazioni, emergeva un quadro indiziario univoco, grave, preciso e concordante, dello sfruttamento dei lavoratori. Al centro della struttura criminosa, che toccava i territori della regione Calabria e della regione Basilicata, per quanto concerne l'attività lavorativa prestata per e nell'azienda Full Agricola srl, vi è la figura di G.G. il quale ha svolto il compito di utilizzatore della stessa manodopera per destinarla all'azienda agricola Full Agricola S.r.l.
Come emerge dagli atti delle indagini preliminari, in particolare dalle dichiarazioni rese dai braccianti sfruttati, dall'attività di polizia giudiziaria di osservazione, controllo e pedinamento, nonché soprattutto dalle intercettazioni telefoniche, il ruolo dell'indagato è stato costituito soprattutto dalla funzione di collegamento interno all'azienda agricola e di referente principale per i caporali per rifornire di manodopera la società agricola Full.
In particolare, è proprio l'indagato G.G. che stabilmente tiene i contatti con P. coordinandosi con lo stesso sia per il reclutamento dei braccianti, sia per la raccolta della documentazione formale assemblata per consegnarla all'azienda; ciò al fine di predisporre una copertura formale dell'attività lavorativa prestata. E' sempre lo stesso indagato G.G. che comunica al L.G. il periodo lavorativo e rapportandosi con lo stesso e con il P. sul numero dei braccianti reperiti e del pagamento degli stessi. Da diverse intercettazioni si evince che G.G. non svolge il ruolo di mero recettore della manodopera portata presso l'azienda agricola ma egli è preposto alla vigilanza sui lavoratori, alla gestione degli stessi e al collegamento con P. e L.G. per la distribuzione ai braccianti del modesto importo retributivo.
Dei medesimi atti di indagine, e in particolare dalle dichiarazioni rese dai braccianti, emergono indubbiamente le condizioni di sfruttamento presenti all'interno della Full Agricola S.r.l. integrate sotto molteplici profili. Si consideri innanzitutto la violazione della normativa sull'orario di lavoro, su tutti i diritti sociali, sulla retribuzione nonché sulla totale assenza di osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro, ad esempio senza dispositivi di protezione individuale.
5. È indubbio che tali condizioni di sfruttamento si sono radicate sullo stato di bisogno dei braccianti agricoli che nella condizione di stranieri extracomunitari o europei, con grave necessità di accettare qualsiasi condizione di lavoro per la debolezza economica e sociale degli stessi. La loro condizione di soggetti privi di qualsiasi tutela ha costituito il terreno di approfittamento da parte del circuito di abusivo reclutamento, collocamento, trasporto, consegna, ricezione e soprattutto utilizzo di manodopera considerata quale mero materiale umano, merce da sfruttare per pochi euro all'ora.
6. In breve presso tale società le condizioni di sfruttamento attuate sono univocamente e indubbiamente indicative della consumazione del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. Infatti attraverso un meccanismo ricorrente per lo sfruttamento di braccianti agricoli soprattutto di nazionalità straniera, G.G. ha svolto un ruolo attivo determinante di referente interno all'azienda, non solo nella reiterata corresponsione di una retribuzione notevolmente difforme da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali (28/29 euro al giorno, a fronte di una retribuzione che dovrebbe arrivare a più del doppio) ma anche sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle condizioni di lavoro, agli orari di lavoro e alla assenza di qualsiasi diritto sociale. Invero nessun rispetto di periodi di riposo settimanale, di aspettativa obbligatoria, di ferie nonché la sussistenza della violazione delle basilari norme in materia di sicurezza del lavoro, tutte violate.
7. Sul piano degli indizi soggettivamente attribuiti si noti che G.G., quale dipendente della Full Agricola, è stato fatto oggetto di servizi di osservazione controllo e pedinamento in data 26 aprile 2018 nonché egli viene indicato espressamente nelle varie dichiarazioni di braccianti sfruttati. Anche la lettura del blocchetto di appunti riportanti le assunzioni, le giornate e le ore di lavoro conferma ampiamente e univocamente il suo ruolo, tutt'altro che estraneo al mercato dei braccianti.
8. I gravi indizi di colpevolezza, in breve, emergono in modo specifico, concordante univoco a carico dell'indagato G.G. sia perché egli ha tenuto i contatti con L.G. e P. coordinandosi con loro per l'attività di sfruttamento di lavoratori, sia per il ruolo svolto quale referente interno alla Full Agricola srl della rete di caporalato volta a fornire alla società agricola manodopera, nella consapevolezza piena e abituale delle condizioni di sfruttamento in cui erano tenuti a lavorare i braccianti agricoli stranieri.
9. Sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata appare coerentemente motivata rispetto alle risultanze istruttorie. A fronte di un univoco materiale indiziario gli argomenti della difesa non spiegano alcun elemento di segno contrario.
10. La costante attività lavorativa dei braccianti, ricercata e sostenuta dall'indagato G.G., conferma le esigenze cautelari esposte nell'ordinanza impugnata, laddove si pone in evidenza che la replica delle medesime condotte, da diversi anni, attesta e dimostra non soltanto il binomio operativo tra i reclutatori e l'indagato G.G. ma anche l'obiettiva forza contrattuale dello stesso quale utilizzatore e gestore dei braccianti da sottoporre allo sfruttamento lavorativo. Egli è un soggetto centrale e indispensabile nel circuito lavorativo incriminato ed è alta la probabilità di reiterare reati della medesima specie, fermo restando le condizioni ambientali, lavorative, economiche nel cui contesto G.G. ha operato. Da tali condizioni sorge il pericolo di recidività.
11. In definitiva il complesso materiale probatorio depone univocamente a favore della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati con le relative circostanze aggravanti e per la sussistenza di esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione del medesimo reato o di reati della medesima specie, anche attese le ripetute attività produttive nella medesima azienda agricola. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e l'indagato condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021

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